Risoluzione
n. 7-00245 Leo: Invio di avvisi di pagamento relativi a carichi di ruolo
non esigibili.
Risoluzione
n. 7-00247 Benvenuto: Invio di avvisi di pagamento relativi a carichi di
ruolo non esigibili.
NUOVO
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 12 della legge finanziaria per il 2003 prevede, relativamente
ai ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, la
possibilità per i debitori di estinguere il debito in maniera agevolata
con il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, nonché
delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese per
eventuali procedure esecutive;
il medesimo articolo 12 stabilisce, al comma 2, l'obbligo per i
concessionari della riscossione di informare, relativamente ai ruoli
affidati ai concessionari nel periodo compreso tra il 1ogennaio
1997 ed il 31 dicembre 2000, i contribuenti interessati della facoltà
di definire in forma agevolata i propri debiti tributari;
rilevato come i concessionari della riscossione abbiano inviato ai
contribuenti, in queste ultime settimane, circa 6.300.000 avvisi di
pagamento, concernenti somme iscritte a ruolo per le quali è possibile
attivare la citata procedura di definizione agevolata;
considerato che, secondo i dati acquisiti dalla Commissione nel corso
delle audizioni dei rappresentanti dei concessionari della riscossione e
dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria, nonché in base
alle notizie diffuse da numerosi organi di stampa, tali avvisi di
pagamento risultano, per una quota significativa, erronei, in quanto
fondati su crediti tributari inesistenti, annullati ovvero prescritti;
sottolineata la necessità di fare definitivamente chiarezza sulla
materia, onde eliminare ogni inutile allarmismo tra i contribuenti
relativamente ai suddetti avvisi di pagamento, e constatata altresì
l'esigenza di un'attenta e rigorosa applicazione da parte dei
concessionari dei criteri in base ai quali procedere alla definizione
agevolata delle somme iscritte a ruolo, nonché di un costante
monitoraggio dell'operato dei concessionari medesimi, diretto ad evitare
gli errori, le duplicazioni e le inesattezze relative all'esigibilità
dei carichi di ruolo pregressi,
impegna
il Governo
a valutare l'opportunità di
intraprendere tempestivamente qualsiasi iniziativa utile ad annullare
gli avvisi già inviati risultati erronei;
a fornire al sistema della riscossione indicazioni chiare ed ogni
supporto possibile, al fine di consentire l'invio in tempi brevi di
avvisi di pagamento che informino correttamente i contribuenti
interessati circa la facoltà di avvalersi della definizione agevolata
prevista dall'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, anche con
riferimento ai ruoli resi esecutivi entro il 21 dicembre 2000 e consegnati ai
concessionari entro il mese di gennaio 2001;
a monitorare costantemente lo scrupoloso adempimento degli obblighi di
legge da parte dei concessionari nazionali della riscossione;
a valutare l'opportunità, in considerazione della situazione di
incertezza determinatasi, di una riapertura del termine per la
definizione agevolata di cui al citato articolo 12, in scadenza il 16
maggio 2003;
ad istituire forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e
dei contribuenti, al fine di evitare il ripetersi di inconvenienti di
questo genere e di questa portata;
a procedere quanto prima all'emanazione dei decreti ministeriali
previsti dall'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, al fine di
stabilire l'importo minimo dei crediti tributari iscrivibili a ruolo, al
di sotto del quale è esclusa ogni azione cautelativa, ingiuntiva o
esecutiva.
(8-00043)
Leo, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Grandi, Cennamo, Falsitta, Antonio
Pepe, Patria.
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