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I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

IL DIRITTO DI ACCESSO

In base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il cittadino ha il diritto di conoscere gli atti e i documenti utilizzati dall'Amministrazione per emanare un provvedimento che lo riguarda, esclusi quelli individuati espressamente come non accessibili.

In linea generale sono accessibili:

- gli atti cui si fa riferimento nel provvedimento finale;

mentre non sono accessibili:

- gli atti preparatori dei procedimenti tributari;

- gli atti e documenti interni ed esterni la cui diffusione viola il segreto istruttorio o professionale o d'ufficio.

Con un regolamento emanato in applicazione della legge 241, l'Amministrazione finanziaria ha individuato i documenti sottratti al diritto di accesso, indicando tra questi:

  • i documenti relativi all'attività investigativa e ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l'attività di organismi nazionali ed esteri;

  • altri documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità;

  • atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie;

  • altri atti e documenti riguardanti persone e imprese, dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio per la riservatezza.

Per l'elenco completo dei documenti sottratti all'accesso si rinvia al Regolamento, Decreto Mnisteriale del 29.10.96 n. 603.
Per poter accedere ai documenti il contribuente deve presentare all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente una richiesta motivata orale o scritta in carta libera (da presentare all'ufficio o da inviare per raccomandata, con avviso di ricevimento). L'Amministrazione può rifiutarsi di esibire i documenti motivando il rifiuto in base ai principi indicati dalla legge 241 (art. 24); la mancata risposta dell'amministrazione per un periodo superiore ai 30 giorni equivale a un rifiuto ("silenzio-rifiuto"); il contribuente entro altri 30 giorni può presentare ricorso al TAR che decide entro i trenta giorni successivi, oppure può rivolgersi al difensore civico competente. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego, lo comunica a chi lo ha disposto. Se questi non emana un provvedimento confermativo del diniego debitamente motivato entro trenta giorni, l'accesso è consentito.
Contro la decisione del TAR è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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