Per
ridurre i fastidi burocratici e snellire le pratiche amministrative, la
legge ha previsto modalità più semplici per la presentazione di
istanze alla pubblica amministrazione, ha eliminato l'obbligo di
certificare alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei
certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato potevano
essere dimostrate soltanto con appositi certificati, possano oggi essere
"autocertificate" direttamente dai cittadini.
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, ha ampliato ulteriormente i casi di
autocertificazione ammessi, riordinando organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi
categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il
dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già
risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. E
quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio",
aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da
registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle procedure di
partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più necessaria la copia
conforme in bollo dei titoli da presentare (anche quando si tratti di
pubblicazioni da allegare), essendo sufficiente, a titolo definitivo, la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità
all'originale di una loro fotocopia non autenticata (in carta semplice),
ovvero che enunci comunque il contenuto dei titoli non allegati.
La
presentazione di Istanza
La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o sia
presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate anche per via telematica.
La
validità dei Certificati
A
seguito delle disposizioni delle c.d. "leggi Bassanini", i
certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Per le altre certificazioni
la validità è stata portata a 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile
conservano valore anche se scaduti, a condizione che l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni in esso contenute
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Quando
non va presentato nessun certificato
Nel
caso in cui il cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità
risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione
(non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica
amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati.
I
FATTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONE
I
cittadini possono certificare le seguenti circostanze
I
cittadini possono autocertificare le seguenti circostanze:
-
data
e luogo di nascita
-
residenza
-
cittadinanza
-
godimento
dei diritti politici
-
stato
di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato
-
stato
di famiglia
-
esistenza
in vita
-
nascita
del figlio
-
decesso
del coniuge, dell'ascendente o discendente
-
posizione
agli effetti degli obblighi militari
-
iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In
base alle nuove regole i cittadini possono inoltre autocertificare a
titolo definitivo (senza, cioè, essere obbligati, in un secondo
momento, a presentare il certificato) le seguenti circostanze:
-
titolo
di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
-
situazione
reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;
-
stato
di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga;
-
qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
-
iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
-
tutte
le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
comprese quelle attestate nel foglio matricolare di servizio;
-
non
avere riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
-
qualità
di vivenza a carico;
-
non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
-
tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
-
non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver
presentato domanda di concordato.
Autocertificazione
vietata
Non è
consentita l'autocertificazione riguardo ai certificati:
Questi
certificati devono essere prodotti in originale e possono essere
sostituiti con altro documento, solo se ciò sia disposto da leggi
specifiche. Non è possibile perciò presentare dichiarazioni
sostitutive: né di certificazione, né di atto notorio. Una eccezione
(a questa deroga) è prevista per i disabili, i quali potranno
autocertificare le proprie condizioni personali conformemente a quanto
precedentemente accertato da commissioni mediche o da strutture a ciò
deputate per legge (articolo 39 della legge
23 dicembre 1998, n. 448).
Acquisizione
diretta della documentazione
L'acquisizione
delle certificazioni deve in linea di principio essere assicurata
"d'ufficio", da parte della stessa amministrazione procedente.
Qualora, infatti, l'interessato non intenda o non sia in grado di
dichiarare le informazioni di cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e sia
al tempo stesso in grado di indicare presso quali altri pubblici albi,
registri o elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio stesso
procedente che deve provvedere alla loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, e
il documento in questione può pervenire dall'altro ufficio anche per
via telefax, o mediante qualsiasi mezzo informatico o telematico idoneo.
La trasmissione con tali strumenti soddisfa il requisito della forma
scritta, per cui essa non deve (necessariamente) essere seguita
dall'invio a mezzo posta dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti penali o di carichi
pendenti, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai
cittadini la produzione dei relativi certificati che invece debbono
essere richiesti d'ufficio.
L'acquisizione
dei dati da documenti d'identità personale
I dati
contenuti in un documento di identità possono essere certificati con la
semplice esibizione del documento stesso. In base a questo principio,
possono considerarsi attestati con la semplice esibizione tutti i dati
in esso contenuti e che indichiamo di seguito:
-
cognome
e nome,
-
luogo
e data di nascita,
-
cittadinanza,
-
stato
civile,
-
residenza.
Quando
l'acquisizione delle informazioni relative a situazioni personali
avviene attraverso un documento di riconoscimento dell'interessato in
corso di validità, la registrazione dei dati si fa attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica, non autenticata, del documento
stesso, la quale è poi inserita nel fascicolo. Se il documento di
identità è scaduto, ma i dati in esso riportati sono ancora attuali,
il cittadino può utilizzare ugualmente il documento scaduto per fornire
a un ufficio la certificazione dei dati che contiene; in tal caso è
necessaria una firma di convalida del cittadino che attesti come tuttora
attuali i dati risultanti dal documento non più in corso di validità.
E' opportuno precisare che per documento di riconoscimento si intendono:
-
la
carta di identità
-
la
patente di guida
-
la
patente nautica
-
la
tessera di riconoscimento postale
-
il
porto d'armi
-
il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
-
il
passaporto per l'estero
-
il
libretto di pensione
-
le
tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello
Stato purché munite di fotografia e di timbro.
Dichiarazioni
sostitutive di atto notorio
Nei
casi in cui è necessario dare la prova a un ufficio pubblico di fatti,
stati e qualità personali non risultanti da registri, albi od elenchi
tenuti da una pubblica amministrazione e si tratti di circostanze
direttamente note all'interessato (anche se riguardanti una terza
persona) è possibile dichiarare tali circostanze, sotto la propria
responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
Tale tipologia di dichiarazione può essere firmata in presenza del
funzionario competente per l'istruttoria della pratica o presentata,
anche per posta, unitamente a fotocopia semplice di un documento di
identità del sottoscrittore. In entrambi i casi non è richiesta
l'autenticazione della firma. Non è dovuta l'imposta di bollo su questo
tipo di autodichiarazione anche quando questa venga sottoscritta in
presenza del dipendente addetto.
Il
trattamento fiscale di dichiarazioni sostitutive, istanze ed autentiche
delle sottoscrizioni
Non
sono soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo:
a) -
le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni)
rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sulla
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
b) - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (autodichiarazioni di
notorietà), rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali.
Nessuna
particolare esenzione è prevista per le istanze amministrative
(assoggettate di norma all'imposta di bollo, salvo che vi sia specifica
esenzione di volta in volta prevista), e per le copie conformi di
documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al punto a) erano soggette
all'imposta di bollo solo sull'autentica di firma, fino a che questa era
prescritta prima della legge n. 127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore della legge 191/98, le
dichiarazioni indicate al punto b) scontavano l'imposta di bollo da lire
20.000. Ma il bollo, anche in questo caso, non era prescritto sulla
dichiarazione in quanto tale, bensì sul separato atto di autenticazione
della firma.
Mentre per le dichiarazioni sostitutive è prevista l'esenzione
dall'imposta di bollo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il
rilascio dei certificati che, al contrario, sono soggetti ad imposta
tutte le volte in cui la legge non prescrive una specifica forma di
esenzione.
Tra i principali casi di esenzione, ricordiamo i certificati di
qualsiasi tipo trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni dello Stato e
degli enti locali, ovvero scambiati all'interno delle amministrazioni
stesse. Un caso importante di esenzione dal bollo riguarda i certificati
presentati agli uffici finanziari per l'applicazione delle leggi
tributarie, come ad esempio:
- il
certificato di destinazione urbanistica da allegare alla denuncia di
successione
- i certificati che si rendono necessari per l'aggiornamento della
residenza a seguito di variazioni della toponomastica o della
numerazione civica (o a seguito della istituzione di nuovi Comuni o
Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica sicurezza attestanti la
presentata denuncia per smarrimento documenti, o per furto di auto o
di altri beni in genere, e le altre certificazioni dell'autorità
giudiziaria in materia penale, compreso il certificato generale del
casellario giudiziale contenente solo attestazioni in materia penale.
Nei
casi di cambiamento di stato civile in cui è necessario l'estratto
dell'atto di nascita (come per l'adozione di un minore o per il cambio
del nome), questo dovrà essere acquisito d'ufficio e quindi senza
imposta di bollo.
Ogni
ufficio finanziario deve esporre al pubblico i nomi e le qualifiche dei
funzionari incaricati di ricevere le dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei cittadini i moduli necessari per
le dichiarazioni sostitutive o per trascrivere i dati contenuti nei
documenti esibiti, oltre ad appositi modelli per raccogliere
suggerimenti.
Autocertificazioni
e concessionari
Le
regole indicate si applicano anche nei rapporti con i concessionari
della riscossione.
Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici finanziari ai fini
dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti dall'imposta di
bollo
I
rischi per chi dichiara il falso
Con le
norme sull'autocertificazione la legge dà una dimostrazione di fiducia
nella correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che l'amministrazione rinunci ad
effettuare controlli.
Per questi motivi, nella modulistica sottoscritta dal cittadino devono
essere indicate le conseguenze cui può andare incontro facendo
dichiarazioni non veritiere, falsificando atti, utilizzando atti falsi o
contenenti dati non più attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
-
perde
definitivamente il beneficio che aveva cercato di ottenere
attraverso l'autocertificazione dimostratasi non veritiera
-
viene
denunciato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle
sanzioni previste dal codice penale relativamente a questo tipo di
reati.
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