Dopo un iter durato
circa 4 anni il Parlamento ha varato nel luglio del 2000 la Carta dei
diritti del contribuente, detta anche "Statuto del
contribuente".
Le norme della Carta, approvata con la legge
n.212 del 27.7.2000, si possono distinguere in tre gruppi
principali:
-
norme che stabiliscono vincoli per il legislatore;
-
norme che stabiliscono vincoli per l'amministrazione e diritti per il
contribuente;
-
norme che istituiscono il "Garante del contribuente".
Molte di queste norme, tra cui soprattutto quelle relative al diritto di
interpello, devono essere completate da appositi regolamenti, alcuni dei
quali sono in corso di elaborazione.
1.
Vincoli per il legislatore
Norme
interpretative
Il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo
in casi eccezionali e con legge ordinaria (art.1, c.1). Le leggi che non
hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di
carattere tributario, a meno che non siano attinenti all'oggetto della
legge stessa (art.2, c.2).
Efficacia nel
tempo
Le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non
possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60
giorni dalla loro entrata in vigore. Non è consentito prorogare i
termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti (art.3).
Decreti-legge
L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge
2.
Vincoli per l'amministrazione, diritti per il contribuente
Diritto
all'informazione
In base all'art.5 dello Statuto l'amministrazione finanziaria deve
assumere iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza
delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia
tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e
mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici
impositori. Deve inoltre assumere idonee iniziative di informazione
elettronica, mettendola a disposizione gratuitamente dei contribuenti.
Diritto alla
conoscenza degli atti e alla trasparenza
Ai sensi dell'art.6, l'amministrazione deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e a tal
fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale
desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o
di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto
domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si
riferiscono gli atti da comunicare.
Inoltre, prima di procedere a iscrizioni a ruolo o di negare un
rimborso, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione, a pena di nullità, deve invitare il
contribuente a fornire i chiarimenti necessari o i documenti mancanti
dandogli almeno 30 giorni (art.6, c.5)
Viene ribadito l'obbligo dell'indicazione negli atti, compresi quelli
dei concessionari della riscossione, delle autorità a cui ricorrere,
dei termini e modalità del ricorso, dell'organo competente a
riesaminare l'atto in sede di autotutela (organo che peraltro si
identifica, come è noto, con lo stesso ufficio che ha emesso l'atto).
Motivazione degli atti
Tutti gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi devono essere
motivati. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto e non ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'atto è
nullo se non sono osservate queste disposizioni.
Diritto all'integrità
patrimoniale
Quando si accerta in modo definitivo che l'imposta non era dovuta o era
dovuta in misura minore di quella accertata, il fisco è tenuto a
rimborsare il costo della fideiussione che il contribuente ha dovuto
chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o
il rimborso (art.8, c.4). Questa norma rappresenta un altro importante
passo avanti verso una effettiva par condicio tra amministrazione e
contribuente.
Diritto alla
compensazione
A partire dal 2002, con appositi regolamenti, la compensazione dovrà
essere estesa anche ai tributi per i quali attualmente non è prevista
(art.8, c.8).
Diritto al rispetto
della buona fede
I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate
sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni
dell'amministrazione o in relazione a comportamenti derivati da ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione (art.10, c.1 e 2)
Diritto di Interpello
Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di
incertezza" nella normativa, può rivolgere un quesito
all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni.
Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal
contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso").
E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o
dall'interpretazione desunta in base al silenzio-assenso (art.11)
La procedura di
interpello è regolata da un apposito regolamento, del 26 aprile 2001.
Interpello speciale
Oltre all'interpello a carattere generale, cioè riguardante qualunque
materia, regolato dallo Statuto del contribuente, esiste un'altra
modalità di interpello, che potremmo chiamare "speciale", in
quanto riguarda solo alcune particolari materie di diritto societario, e
viene rivolto non agli uffici ma ad un apposito "Comitato per
l'applicazione delle norme antielusive". Per informazioni
sull'interpello speciale consulta l'apposita sezione.
Diritti del
contribuente sottoposto a verifica
Le verifiche esterne devono essere svolte "sulla base di esigenze
effettive", in modo da recare il minimo intralcio possibile alle
attività del contribuente, e non devono durare, di regola, più di 30
giorni, eventualmente prorogabili per altri 30 in casi di particolare
complessità. Il contribuente che ritiene che i verificatori stiano
procedendo con modalità non conformi alla legge può rivolgersi anche
al Garante del contribuente (art.12). E' inoltre previsto (art. 15) che
il Ministro delle Finanze, sentiti i direttori generali del Ministero e
il Comando della Guardia di finanza, emani un codice di comportamento
che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie,
aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle
disfunzioni operate dal Garante del contribuente.
L'elenco dei garanti
appartenenti alle varie regioni italiane è riportato nel sito.
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