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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione delle condizioni personali del disabile

Il riconoscimento di una riduzione o di un'esenzione fiscale comporta l'onere, per il disabile, di procurarsi una serie di documenti comprovanti la sua specifica condizione personale. La trafila per procurarsi questi documenti diventa talvolta lunga e defatigante: una vera barriera burocratica nei confronti dei disabili, soprattutto quando essi vengono costretti a ripetere più volte visite mediche al solo scopo di "duplicare" un certificato già rilasciato in precedenza dallo stesso o da altro organo medico di valutazione.

Una grossa opportunità di semplificazione, che agevola non poco le incombenze per i disabili, è data a questo riguardo dall'istituto dell'autocertificazione, di recente riformato.

In base a queste disposizioni, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni fiscali possono essere "autocertificate" dal disabile stesso le condizioni personali che siano state attestate da un precedente certificato medico.

L'autocertificazione, infatti, deve consentire semplicemente di superare le difficoltà nel reperimento del documento (certificato medico in originale), inteso come "pezzo di carta". Non può viceversa consentire di "dribblare" la visita medica e, in particolare, la valutazione dell'esatta patologia richiesta ai fini del beneficio, la cui qualificazione da un punto di vista medico resta perciò riservata alle strutture a ciò deputate dalla legge.

La possibilità di presentare la domanda rimanendo a casa

Poter presentare una domanda a un pubblico ufficio senza avere l'obbligo di spostarsi fisicamente da casa, costituisce una fondamentale semplificazione per il cittadino.

Per il disabile, poi, evitare di recarsi presso uffici pubblici - dove, purtroppo, non è generalizzata l'istituzione di sportelli dedicati e percorsi privilegiati - assume un'importanza tutta particolare.

Fortunatamente, anche se non esistono ancora disposizioni particolari per i disabili, recenti norme di legge hanno enormemente facilitato, per la generalità dei cittadini, la possibilità di presentare domande e persino di sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, senza l'obbligo della presenza fisica allo sportello dell'ufficio.

In particolare il Testo Unico sull'autocertificazione - approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e in vigore dal 7 marzo 2001- ha consentito la presentazione di qualsiasi istanza amministrativa rivolta a un ufficio pubblico anziché personalmente allo sportello, con le seguenti modalità alternative:

  • presentazione mediante terza persona incaricata dall'interessato che consegna all'impiegato addetto la domanda già sottoscritta dal richiedente (in tal caso è necessario allegare una fotocopia semplice di un documento di identità non scaduto appartenente all'interessato);

  • presentazione della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di identità non scaduto, per via telematica (questa ipotesi è attualmente scarsamente praticabile poiché richiederebbe attenersi alle rigide regole previste per la firma digitale);

  • presentazione della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di identità non scaduto a mezzo raccomandata postale .
    Dal 7 marzo 2001, data di entrata in vigore del citato Testo Unico sull'autocertificazione verrà meno ogni distinguo tra dichiarazione "sostitutiva" o "scollegata" a una precedente istanza amministrativa.
    Pertanto, anche a quest'ultima tipologia di dichiarazione si applicheranno le stesse regole in vigore per quelle " collegate", per cui anche per esse non risarà più il vincolo della sottoscrizione alla presenza del pubblico ufficiale, presso l'ufficio atti notori del Comune.

Impossibilità o incapacità di sottoscrivere

L'impedimento a sottoscrivere da parte del disabile può essere dovuto a un problema fisico o ad incapacità di intendere e di volere.

Nel primo caso, la dichiarazione del disabile può essere raccolta verbalmente dal funzionario preposto dell'ufficio competente a ricevere la documentazione (senza bisogno di testimoni). Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del disabile, attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato indicando, di seguito alla dichiarazione, la causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Nel caso invece di incapacità di intendere e di volere, le autodichiarazioni che la legge consente al disabile potranno essere sottoscritte, nei casi di incapacità assoluta, dal genitore esercente la potestà parentale, ovvero dal tutore; nei casi di inabilità relativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dall'interessato e dal curatore che lo assiste.

Per i minori la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore esercente la potestà parentale.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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