L'autocertificazione
delle condizioni personali del disabile
Il
riconoscimento di una riduzione o di un'esenzione fiscale comporta
l'onere, per il disabile, di procurarsi una serie di documenti
comprovanti la sua specifica condizione personale. La trafila per
procurarsi questi documenti diventa talvolta lunga e defatigante: una
vera barriera burocratica nei confronti dei disabili, soprattutto quando
essi vengono costretti a ripetere più volte visite mediche al solo
scopo di "duplicare" un certificato già rilasciato in
precedenza dallo stesso o da altro organo medico di valutazione.
Una grossa opportunità di semplificazione, che agevola non poco le
incombenze per i disabili, è data a questo riguardo dall'istituto
dell'autocertificazione, di recente riformato.
In base a queste disposizioni, ai fini del riconoscimento delle
agevolazioni ed esenzioni fiscali possono essere "autocertificate"
dal disabile stesso le condizioni personali che siano state attestate da
un precedente certificato medico.
L'autocertificazione, infatti, deve consentire semplicemente di superare
le difficoltà nel reperimento del documento (certificato medico in
originale), inteso come "pezzo di carta". Non può viceversa
consentire di "dribblare" la visita medica e, in particolare,
la valutazione dell'esatta patologia richiesta ai fini del beneficio, la
cui qualificazione da un punto di vista medico resta perciò riservata
alle strutture a ciò deputate dalla legge.
La
possibilità di presentare la domanda rimanendo a casa
Poter
presentare una domanda a un pubblico ufficio senza avere l'obbligo di
spostarsi fisicamente da casa, costituisce una fondamentale
semplificazione per il cittadino.
Per il disabile, poi, evitare di recarsi presso uffici pubblici - dove,
purtroppo, non è generalizzata l'istituzione di sportelli dedicati e
percorsi privilegiati - assume un'importanza tutta particolare.
Fortunatamente, anche se non esistono ancora disposizioni particolari
per i disabili, recenti norme di legge hanno enormemente facilitato, per
la generalità dei cittadini, la possibilità di presentare domande e
persino di sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
senza l'obbligo della presenza fisica allo sportello dell'ufficio.
In particolare il Testo Unico sull'autocertificazione - approvato con il
D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 e in vigore dal 7 marzo 2001- ha consentito la
presentazione di qualsiasi istanza amministrativa rivolta a un ufficio
pubblico anziché personalmente allo sportello, con le seguenti modalità
alternative:
-
presentazione
mediante terza persona incaricata dall'interessato che consegna
all'impiegato addetto la domanda già sottoscritta dal richiedente
(in tal caso è necessario allegare una fotocopia semplice di un
documento di identità non scaduto appartenente all'interessato);
-
presentazione
della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di
identità non scaduto, per via telematica (questa ipotesi è
attualmente scarsamente praticabile poiché richiederebbe attenersi
alle rigide regole previste per la firma digitale);
-
presentazione
della domanda sottoscritta e della fotocopia del documento di
identità non scaduto a mezzo raccomandata postale .
Dal 7 marzo 2001, data di entrata in vigore del citato Testo Unico
sull'autocertificazione verrà meno ogni distinguo tra dichiarazione
"sostitutiva" o "scollegata" a una precedente
istanza amministrativa.
Pertanto, anche a quest'ultima tipologia di dichiarazione si
applicheranno le stesse regole in vigore per quelle "
collegate", per cui anche per esse non risarà più il vincolo
della sottoscrizione alla presenza del pubblico ufficiale, presso
l'ufficio atti notori del Comune.
Impossibilità
o incapacità di sottoscrivere
L'impedimento
a sottoscrivere da parte del disabile può essere dovuto a un problema
fisico o ad incapacità di intendere e di volere.
Nel primo caso, la dichiarazione del disabile può essere raccolta
verbalmente dal funzionario preposto dell'ufficio competente a ricevere
la documentazione (senza bisogno di testimoni). Il pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identità del disabile, attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato indicando, di seguito
alla dichiarazione, la causa dell'impedimento a sottoscrivere.
Nel caso invece di incapacità di intendere e di volere, le
autodichiarazioni che la legge consente al disabile potranno essere
sottoscritte, nei casi di incapacità assoluta, dal genitore esercente
la potestà parentale, ovvero dal tutore; nei casi di inabilità
relativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente
dall'interessato e dal curatore che lo assiste.
Per i minori la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore
esercente la potestà parentale.
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