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L'ICI

L'ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, è la prima delle imposte con le quali si è attribuita una maggiore autonomia impositiva agli enti locali. Sin dal 1994, infatti, l'introito dell'Ici viene destinato integralmente ai bilanci dei Comuni (che, con le ultime disposizioni, hanno acquistato un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo). I cittadini sono messi così in condizione di effettuare un confronto più diretto tra ciò che sono chiamati a pagare e i servizi che ricevono in cambio.

Chi la deve pagare

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

  1. se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;

  2. se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;

  3. se l'immobile è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta dovrà essere versata dall'amministratore di condominio o dalla comunione.

Come si determina il valore dell'immobile

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore tassabile, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i fabbricati

la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

  • 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

  • 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

  • 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, come base imponibile si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. 

Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Quanto si deve pagare

L'imposta si paga in due rate e si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille).
Le aliquote sono consultabili nel sito www.ancicnc.it.

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti ai seguenti fini:

  • recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

  • recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;

  • realizzazione di autorimesse o posti auto;

  • utilizzo di sottotetti

Detrazioni e riduzioni di imposta

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di € 103,29, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione. Dal 1° gennaio 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.
Ad esempio, possono:

  • considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;

  • prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;

  • introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione; ecc.

  • introdurre riduzioni o esenzioni per le ONLUS.

Per conoscere le disposizioni relative all'anno in corso, i contribuenti possono rivolgersi ai rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet, il sito www.ancitel.it.

Pagamento dell'Ici

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure rivolgendosi alle agenzie degli istituti bancari convenzionati. Dovunque si paghi il modulo di versamento è identico, ed è distribuito gratuitamente.
I bollettini sono anche inviati a casa dei contribuenti, a cura dei concessionari.

Attenzione: il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune).

Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste da un apposito decreto interministeriale.

Nuovo sistema di calcolo dell'acconto.
Dal 2001 il pagamento dell'imposta continua ad avvenire in due rate che scadono rispettivamente entro il 2 luglio 2001 (poiché il 30 giugno è sabato) e il 20 dicembre; cambia però il sistema di determinazione dell'acconto.

La prima rata sale infatti dal 45% al 50% dell'importo complessivo. Inoltre, la base su cui calcolare il 50% è data dall'imposta dovuta e pagata (secondo le aliquote e le detrazioni) nell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi.

 L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal primo al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo. Per il contribuente, il vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di avere più tempo per reperire ed esaminare le delibere sulle aliquote e regolamenti dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso del 2001; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare, tra giugno e dicembre, l'Ici relativa agli otto mesi di possesso dell'immobile (maggio-dicembre).

 Esempio di calcolo dell'imposta

Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.238,5 euro (2.400.000 lire) posseduta per l'intero anno; aliquota Ici del 5 per mille; detrazione = euro 103,3 (lire 200.000).
Valore imponibile: 1.238,5 (2.400.000 lire) x 1,05 (maggiorazione del 5%) x 100 = 130.147,14 euro (252.000.000 lire).
Imposta dovuta = (5 per mille di 130.147,14) - 103,3 = 546,44.

 

Esempio di calcolo della prima rata dell'Ici

Se nel 2000 il contribuente ha versato l'imposta di lire 300.000 (154,9 euro) per il possesso di 3 mesi di un'unità immobiliare, per l'anno 2001 dovrà versare un acconto di L. 600.000 (309,87 euro). Infatti, l'importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per due:
300.000 : 3 = 100.000 (154,9:3 = 51,63)
100.000 x 12 = 1.200.000 (51,63 x 12 = 619,6) (Ici dovuta per l'anno precedente)
1.200.000 : 2 = L. 600.000 (619,6:2 = 309,8) (importo dell'acconto)

A partire da giugno 2002 è in fase di sperimentazione, con la collaborazione di alcuni comuni campione, la possibilità di pagare l'ici utilizzando il Mod. F24 (delega unificata) nella sezione enti locali. Tale opportunità sarà estesa gradualmente a tutti i comuni che sottoscriveranno un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Chi deve presentare la dichiarazione

La dichiarazione Ici deve essere presentata entro il 1° luglio 2002 (per i Comuni che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2001, ed in particolare:

  • per gli immobili trasferiti nell'anno;

  • per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;

  • per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

  • per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;

  • per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2001, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici, in quanto sarà cura degli uffici delle entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmetterne una copia ai comuni competenti.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

N.B: - I Comuni possono sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione.

Notifica delle rendite catastali

La legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita." La notificazione, quindi, deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale. Inoltre, poichè può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione.
Pertanto, poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime sono ritualmente notificate, ai fini dell'Ici, il comune a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere:

  • l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita;

  • le sanzioni, poichè nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;

  • gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.

IPOTESI A

Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 e recepiti in atti impositivi del comune.
Gli atti attributivi modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del Territorio
entro il 31 dicembre 1999 e recepiti dall'ente locale in atti impositivi, in base alla normativa allora vigente, potevano considerarsi giuridicamente conosciuti dal contribuente con la semplice pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.
Pertanto, per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e che al 10 dicembre 2000 (entrata in vigore della legge n. 342 del 2000) non erano ancora definitivi - in quanto non era ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi - non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa, termine che è stato prorogato all'8 febbraio 2001.
Il contribuente in questi casi non dovrà corrispondere, né le sanzioni, nè tantomeno gli interessi, dovrà, invece, corrispondere al comune soltanto la somma relativa alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta in base alla rendita attribuita e quella corrisposta in base alla rendita presunta.
Tuttavia, il contribuente che abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche gli interessi non può ottenere alcun rimborso.

IPOTESI B

Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 che non siano stati recepiti dal comune in atti impositivi.
Per gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati dall'Ufficio del Territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non ancora recepiti in atti impositivi degli enti locali, il comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di esercizio della potestà impositiva, ad emettere gli avvisi di liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.
Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili nè sanzioni, nè interessi.
Nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi.
Gli atti impositivi emessi dai comuni sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita, quindi, è dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, che decorre il termine di 60 giorni non solo per la presentazione del ricorso avverso la determinazione del tributo, ma anche avverso la determinazione della rendita.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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