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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E PUBBLICHE AFFISSIONI

Le Tariffe in euro dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Spiegazioni

(Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Si riportano le tariffe base dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, applicabili dal 1° gennaio 2002, convertite in euro. 

Si precisa che quelli riportati sono gli importi tariffari massimi che i comuni possono legittimamente deliberare, fermo restando che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce agli enti locali ampia potestà regolamentare, i comuni possono deliberare tariffe inferiori a quelle massime.

Vi è inoltre da aggiungere che sulla tariffa base vanno calcolati gli aumenti fino al 20 per cento e fino al 50 per cento che il comune può deliberare a norma all’art.11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Nell’elencazione che segue e nella tabella allegata sono stati indicati gli importi in lire con accanto gli importi in euro risultanti dal semplice calcolo aritmetico di conversione, facendo riferimento ai criteri dettati dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale. Detta norma stabilisce che, qualora gli importi in lire contenuti in norme vigenti non costituiscono autonomo importo monetario da pagare, la conversione deve essere effettuata utilizzando almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Gli importi di seguito indicati sono stati convertiti prendendo in considerazione:

  • tre cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire; 

  • quattro cifre decimali, per gli importi relativi alle pubbliche affissioni, originariamente espressi in centinaia di lire.

Si è preferito utilizzare più decimali al fine di ottenere una somma che fosse il più vicino possibile all’importo originariamente espresso in lire. 

Tale modalità di calcolo è ammessa dalla stessa legge la quale consente che nei casi di specie possono essere utilizzate “almeno” due o tre cifre decimali ed è stata seguita proprio per garantire il più possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli effettuati in lire.

Tuttavia, l’ente locale, sulla base dell’autonomia regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può deliberare importi contenenti un numero di decimali inferiore rispetto a quello proposto, fermo restando che gli importi così approvati siano più favorevoli per il contribuente.

Si ricorda che l’importo finale in euro da corrispondere al comune deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

Esempio:

insegna di 3 mq esposta in un comune di classe 2°;

Tariffa applicabile: € 17,559 al mq;

calcolo dell’imposta: € 17,599 X 3= 52,677

Imposta da pagare: € 52,68





Si riportano, inoltre, le varie disposizioni normative che contengono riferimenti ad importi espressi in lire. Anche in questo caso si è provveduto ad effettuare la conversione di detti importi in euro.



Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

  • nell’articolo 9, comma 2, concernente il pagamento dei tributi, l’arrotondamento “a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore” deve considerarsi inapplicabile per evidente incompatibilità con la diversa unità monetaria di riferimento;[1]

  • nell’articolo 9, comma 4, la somma relativa al limite minimo per il quale è ammesso il pagamento rateale, pari a lire “ tre milioni” deve intendersi pari a : “ 1549,37 euro”; 
    nell’articolo 22, comma 9, l’importo concernente il minimo da corrispondere per ciascuna commissione relativa alle affissioni di urgenza le parole “ £ 50.000” devono intendersi pari: “ 25,82 euro”;

  • nell’articolo 23, comma 1, che disciplina le sanzioni amministrative tributarie, l’importo minimo della sanzione applicabile per omessa presentazione della dichiarazione, pari a “lire centomila” deve intendersi pari a “ 51 euro”2;

  • nell’articolo 23, comma 2, che disciplina le sanzioni amministrative tributarie applicabili nel caso in cui l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, gli importi che variano “da lire centomila a lire cinquecentomila” devono intendersi riferiti alle seguenti somme: “ da 51 euro a 258 euro”[2];

  • nell’articolo 24, comma 2, che disciplina le sanzioni amministrative applicabili per la violazione di norme regolamentari, gli importi minimi e massimi della sanzione applicabile che variano “da lire quattrocentomila a lire tremilioni” devono intendersi sostituiti dalle seguenti somme: “da 206 euro a 1549 euro 2” [2] .


[1] Infatti, la conversione degli importi contenuti nella norma in esame comporterebbe un arrotondamento pari “a 0,52 euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,26 euro e per eccesso se non inferiore”. Applicando tale norma si verificherebbero evidenti distorsioni. 

Se, ad esempio, l’imposta da pagare è pari a € 10,25, in base a tale norma, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10.

Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,28, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10, 52.

Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,72, non si avrebbe alcun arrotondamento, poiché la frazione di euro è superiore a 0,52 euro e la norma in esame non consente di effettuare alcun arrotondamento.

[2] Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’art. 51 del D. Lgs. n. 213 del 1998, ha previsto che se l’operazione di conversione degli importi relativi alle sanzioni produce un risultato espresso anche con decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali. Ad esempio, la conversione in euro degli importi pari a £ 100.000 ed a £ 500.000, sarebbero pari a 51,65 e 258,23, ma la disposizione richiamata comporta che le sanzioni comminabili siano rispettivamente pari a € 51 ed a € 258.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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