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LEGGI E NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n.268



TITOLO I
DICHIARAZIONE ANNUALE

Art. 1.
Dichiarazione dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.

I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo ART. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

2. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse.

I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

3. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'Art. 4 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli Artt. 16, c. 1, lett. da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico.

I redditi di cui alle lett. a), b), c) e c-bis) del c. 1 dell'Art. 16 del predetto TU devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a £ 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del citato TUIR;

c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a £ 20.000. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, ovvero con il certificato di cui all'ART. 7-bis, con le modalita' previste dall'ART. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

d) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli Artt. 46 e 47, c. 1, lett. a) e d), del citato TUIR, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore alla deduzione di cui all'Art. 34, c. 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalita' previste dall'ART. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al c. 1 dell'ART. 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'ART. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione;]

e) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;]

e-bis) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lett. c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'ILOR. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a £ 20.000. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai cc. 2 e 3 dell'Art. 7-bis, con le modalita' previste dall'ART. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.]

5. abrogato dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[Ai fini della lett. c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lett. a) e c) del c. 1 dell'Art. 47 del citato TUIR.]

6. Nelle ipotesi di esonero previste nel c. 4 il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.

7. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

8. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Art. 2.
Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'ART. 8, c. 1, 1° periodo.

Art. 3.
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Art. 51 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta.

I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del Titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del c. 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8.

Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 4.
Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'IRPEG

1. La dichiarazione dei soggetti all'IRPEG, oltre quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'ART. 8, c. 1, primo periodo.

2. Le societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Art. 5.
Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'IRPEG

1. I soggetti all'IRPEG devono conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto.

I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni dei Capo VI del Titolo I del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lett. c) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate.

La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le societa' e gli enti indicati alla lett. d) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli Artt. 110, 110-bis, 113 e 114 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'ART. 43.

Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 6.
Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

1. Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'Art. 5 del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'ILOR da esse dovuta e agli effetti dell'IRPEF e dell'IRPEG dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel c. 2 dell'ART. 1 e nel c. 1 dell'ART. 4.

3. I soggetti di cui al c. 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta.
I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del Titolo I del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del c. 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' e associazioni a esse equiparate.
5. I soggetti di cui al c. 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8.
Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 7.
Dichiarazione dei sostituti d'imposta abrogato dall'Art. 9, c. 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. I soggetti indicati nel Titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'ART. 12, c. 1, 2° periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'ART. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'ART. 29.]

Art. 7-bis.
Certificazioni dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, secondo periodo.
La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.
La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di cui all'ART. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli Artt. 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 8.
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'ART. 7, c. 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'Art. 78, c. 10, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'IRPEG, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'ART. 53.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel c. 1 dell'ART. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del c. 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei cc. 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.]

Art. 9.
Termini per la presentazione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'ART. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.

2. I soggetti all'IRPEG, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro 1 mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro 1 mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8. Qualora il termine di 2 mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.

3. Gli altri soggetti all'IRPEG devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro 7 mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.

4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'ART. 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.

5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi 3 commi dell'ART. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli Artt. 2 e 3 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'Art. 7, cc. 1 e 2, del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'ART. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

6. Le dichiarazioni presentate entro 1 mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del c. 6 dell'ART. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al c. 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del c. 5 dell'ART. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli ARTT. 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'ART. 32.]

Art. 10.
Dichiarazione nei casi di liquidazione abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'IRPEG e di societa' o associazioni di cui all'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

2. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro 4 mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel c. 1, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'ART. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative a ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui ai cc. 1 e 2 devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro 4 mesi dalla nomina ed entro 4 mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al c. 3 devono essere presentate soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal c. 4 dell'ART. 9 nei termini ivi indicati.]

Art. 11.
Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'IRPEG in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

3. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'ART. 8.
3-bis. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del c. 14 dell'Art. 123-bis del TUIR deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa entro 4 mesi dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'Art. 2504 del c.civ, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'ART. 8.

4. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'.

Art. 12.
Presentazione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. La dichiarazione e' presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un'ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di 10 soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa' di cui all'Art. 87, c. 1, lett. a), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di £ devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del c. 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti dei lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'Art. 78, cc. 1, lett. a) e b), e 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

3. I soggetti di cui al c. 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al c. 9. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del c. 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al c. 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'ART. 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'ART. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'ART. 43.

9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel c. 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al c. 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.

11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.]

Art. 12-bis.
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IVA

1. I sostituti d'imposta e i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'ART. 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al c. 11 del predetto ART. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Con il decreto di cui al c. 11 dell'ART. 12 sono individuate, altresi', le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'Art. 22, c. 1, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'Art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione e il consenso di cui al c. 1 e' validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.

TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI

Art. 13.
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo Titolo:

a) le societa' soggette all'IRPEG;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'IRPEG, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' a esse equiparate ai sensi dell'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli ARTT. 19 e 20;

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'ART. 49, cc. 1 e 2, del decreto indicato al c. 1, lett. c);

f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'Art. 5, lett. c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti IRPEG, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

2. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo ART. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

3. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'Art. 28, lett. b), del DPR 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'ART. 18-bis.

Art. 14.
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati

1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al c. 1 dell'ART. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'IVA;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate e uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati a essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai nn. 1) e 2) del c. 1 dell'Art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'Art. 4 del DPR 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'Art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d'imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

2. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi ARTT. 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1) e seguenti dell'Art. 2421 del c.civ.

3. abrogato dall'Art. 6 del DL 10 giugno 1994, n. 357.
Vedi ora l'Art. 7, c. 4-ter dello stesso DL n. 357/1994.
[I soggetti che adottano contabilita' in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative.]

4. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

5. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al c. 1 che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

6. abrogato dall'Art. 1, c. 2, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695.
Vedi ora l'Art. 1, c. 1, dello stesso DPR n. 695/1996.
[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lett. d) devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'Art. 53 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli Artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a 2 miliardi e a 500 milioni di £. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo d'imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.]

Art. 15.
Inventario e bilancio

1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al c. 1 dell'ART. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'Art. 2217 del c.civ, entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

2. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.
Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

3. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa.

4. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 3.

Art. 16.
Registro dei beni ammortizzabili

1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al c. 1 dell'ART. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

3. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

4. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del c. 2 dell'Art. 68 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

5. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto Art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono, ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Art. 17.
Registro riepilogativo di magazzino abrogato dall'Art. 6-bis del DL 23 dicembre 1977, n. 936.

[1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al c. 1 dell'ART. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'Art. 62 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, le quantita' esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita' complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantita' esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.

3. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantita' prodotte o passate in lavorazione.]

Art. 18.
Contabilita' semplificata per le imprese minori

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.
Tuttavia i soggetti indicati alle lett. c) e d) del c. 1 dell'ART. 13, qualora i ricavi di cui all'Art. 53 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di £ 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di £ 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente.
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione.
Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'IVA ai sensi dell'Art. 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti a osservare le disposizioni dei 2 commi precedenti.

5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel c. 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i 2 successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato a 1 anno non superiore ai limiti indicati al c. 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'IVA e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del c. 3.

Art. 18-bis.
Scritture contabili delle imprese di allevamento

1. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'Art. 28, lett. b), del DPR 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

Art. 19.
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

1. Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lett. e) ed f), dell'ART. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

2. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lett. b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'Art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

3. abrogato dall'Art. 3, c. 3, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695.
Vedi ora l'Art. 3, c. 1, dello stesso DPR n. 695/1996.
[Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'IVA. ]

4. abrogato dall'Art. 3, c. 3, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695.
Vedi ora l'Art. 3, c. 2, dello stesso DPR n. 695/1996.
[I contribuenti indicati nel c. 1 che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di £ sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo d'imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'IVA;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'ART. 16, cc. 1, 2 e 3;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'ART.
21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente.]

5. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.

Art. 20.
Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Le disposizioni degli ARTT. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

2. Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'ART. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'Art. 108, c. 2-bis, lett. a), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del c. 1 dell'Art. 109-bis del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a £ 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a £ 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'ART. 18, secondo le disposizioni di cui al c. 166 dell'Art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 20-bis. (1)
Scritture contabili delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ONLUS

1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'ART. 22;
in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli ARTT. 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a £ 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a £ 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al c. 166 dell'Art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al c. 1, lett. a), si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli Artt. 2216 e 2217 del c.civ.

3. I soggetti richiamati al c. 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a £ 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'Art. 1, c. 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al c. 1, lett. a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'ART. 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al c. 1, lett. a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'Art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'ART. 20.

5. Qualora i proventi superino per 2 anni consecutivi l'ammontare di 2 miliardi di £, modificato annualmente secondo le modalita' previste. dall'Art. 1, c. 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
(1) Articolo inserito dall'Art. 25, c. 1, del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460.
Vedi anche il c. 2 dello stesso Art. 25.

Art. 21.
Scritture contabili dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel c. 3 dell'ART. 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'ART. 23.
Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

Art. 22.
Tenuta e conservazione delle scritture contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lett. c) e alla lett. d) dell'ART. 14 e dei conti individuali di cui al c. 2 dell'ART. 21, devono essere tenute a norma dell'Art. 2219 del c.civ e numerate e bollate a norma dell'Art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative.
La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del registro.
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni.

2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'Art. 2220 del c.civ o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'Art. 2457 del detto codice.
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

3. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lette re, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

4. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizza bile del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.

TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE

Art. 23.
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

1. Gli enti e le societa' indicati nell'Art. 87, c. 1, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'Art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'Art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'Art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

2. La ritenuta da operare e' determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'Art. 48 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lett. b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli Artt. 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso.
Le detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi;

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'IRPEF, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'Art. 16, c. 1, lett. b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'Art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'Art. 16, c. 1, lett. a), del citato testo unico con i criteri di cui all'Art. 17, c. 1, secondo periodo, e c. 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'Art. 16, c. 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'Art. 17-bis, c. 1, primo periodo, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'Art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'Art. 16, c. 1, lett. a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel c. 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lett. a) e b) del c. 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'Art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lett. c) ed f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d'imposta.
Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
periodo soppresso dall'Art. 14 del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo.]
Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero.
La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti.
Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute.
Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.
La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. abrogato dall'Art. 21, c. 11, lettera a), n. 2, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'Art. 49, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all'Art. 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.]

Art. 24.
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. I soggetti indicati nel c. 1, dell'ART. 23, che corrispondono redditi di cui all'Art. 47, c. 1, deI TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'Art. 48-bis del predetto testo unico.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'ART. 23 e, in particolare, i cc. 2, 3 e 4.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'Art. 48-bis, c. 1, lettera d-bis), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

2. abrogato dall'Art. 14 del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505.
[Ai fini del conguaglio di cui al c. 3 dell'ART. 23, i soggetti che corrispondono le indennita' e i compensi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.]

Art. 25.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.
La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lett. b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lett. a) e c) del c. 3 dell'Art. 49 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
La ritenuta e' elevata al 20% per le indennita' di cui alle lett. f) e g) dell'Art. 12 del decreto stesso.
La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

2. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se
i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a £ 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lett. c) dell'Art. 2 del DPR 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.

4. I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'Art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Art. 25-bis.
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'Art. 11 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

2. La ritenuta e' commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni indicate nel c. 1.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

3. La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui e' stata effettuata.

4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta.
Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il 3° mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

5. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende e istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalita' di lucro.

6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'Art. 36 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e' commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel c. 2.
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da 2 a 3 volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Art. 26.
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50% per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a 18 mesi, e per le cambiali finanziarie.
Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50% si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20%.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati.
La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.
Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al c. 1 dell'Art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al c. 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'ART. 23 che intervengono nella loro riscossione.
Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20% degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.
Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'ART. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi e altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-bis. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lett.
g-bis) e g-ter) del c. 1 dell'Art. 41 del TUIR approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50% ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Nel caso dei rapporti indicati nella lett. g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al c. 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei cc. da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'Art. 77 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR;

c) societa' ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 87 del medesimo TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lett. d) del predetto articolo.
La ritenuta di cui al c. 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Le predette ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG e in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei cc. 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lett.
d) dello stesso Art. 87.

5. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23 operano una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27% se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del c. 7-bis dell'Art. 76 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo di imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti e a titolo di acconto, in ogni altro caso.
La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante.

Art. 26-bis.
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettera a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'Art. 41, c. 1, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del c. 7-bis dell'Art. 76 del citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

2. Qualora i rapporti di cui alle lett. g-bis) e g-ter) abbiano a oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al c. 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Art. 26-ter.

1. Sui redditi di cui all'Art. 41, c. 1, lettera g-quater), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del DLgs 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'Art. 41, c. 1, lettera g-quinquies), del citato TUIR, i soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del DLgs 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei cc. 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'Art. 16-bis del TUIR.

Art. 27.
Ritenuta sui dividendi

1. Le societa' e gli enti indicati nelle lett. a) e b) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50% a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lett. c-bis) del c. 1 dell'Art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'Art. 77 del medesimo testo unico, nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86.

2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al c. 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente.

3. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50% per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.
I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lett. d) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'Art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati nel c. 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50% dai soggetti di cui al c. 1 dell'ART. 23, che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta si applica a titolo di acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo di imposta nei confronti dei fondi.

5. La ritenuta di cui al c. 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma.
La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.
Le ritenute di cui ai cc. 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27% e a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli Artt. 5, 7, 8, 9 e 11, c. 3, della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 27-bis.
Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti

1. Le societa' indicate al c. 2 dell'Art. 96-bis del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25% del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al c. 3 dell'ART. 27, a condizione che la partecipazione (1) sia detenuta ininterrottamente da almeno 1 anno.
(1) Modifica introdotta dall'Art. 15, lett. a), della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del c. 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel c. 2 dell'Art. 96-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (2) nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al c. 1.
(2) Modifica introdotta dall'Art. 15, lett. b), della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

3. Ove ricorrano le condizioni (3) di cui al c. 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'ART. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al c. 3 dell'ART. 27.
(3) In questo caso, la documentazione di cui al c. 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
(3) Modifica introdotta dall'Art. 15, lett. c), della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al c. 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea, a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame.
A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai cc. 12 e 13 dell'Art. 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 27-ter. (1)
Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli SpA

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Mente Titoli SpA ai sensi della Legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai cc. 1 e 3 dell'ART. 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.

2. L'imposta sostitutiva di cui al c. 1 e' applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'Art. 10 della Legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al c. 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al c. 1 al conto unico istituito ai sensi del c. 1 dell'Art. 3 del DLgs 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili.
I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi.
Si applicano le disposizioni dell'Art. 4 del DLgs 1° aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al c. 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al c. 2 acquisiscono:
una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quelle di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del c. 4 non spetta il rimborso di cui al c. 3, ultimo periodo, dell'ART. 27.
Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al c. 2 non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal c. 1 dell'ART. 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al c. 1 del presente articolo non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al c. 2 acquisiscano:
la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al c. 1 dell'ART. 27-bis;
una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al c. 2 dell'Art. 96-bis del TUIR.

7. I soggetti di cui al c. 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti cc. 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siamo stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti.
Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al c. 2, residenti in Italia e provvede a:
versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
effettuare le comunicazioni di cui all'Art. 7 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
conservare la documentazione prevista nei cc. 4 e 6;
fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al c. 1.

9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai cc. 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli.
Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al c. 4, lett. b), e puo' essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli Artt. 6 e 7 del DLgs 1° aprile 1996, n. 239, purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 6 dello stesso decreto.
(1) Articolo inserito dall'Art. 12, c. 5, del DLgs 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 28.
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della Legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15% con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta dal percipiente.

2. Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Art. 29.
Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'ART. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti.
La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'Art. 48, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lett. b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al c. 2 dell'ART. 23;
sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lett. a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'Art. 48, cc. 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'Art. 16, c. 1, lett. b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'Art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'Art. 16, c. 1, lett. a), del citato testo unico con i criteri. di cui all'Art. 17, dello stesso testo unico;
sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'Art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'Art. 16, c. 1, lett. a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro 2 mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui al c. 3 dell'ART. 23, con le modalita' in esso stabilite.
A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al c. 2 dell'ART. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.
Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.
Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
Si applicano anche le disposizioni dell'ART. 23, c. 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al c. 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'IRPEF con i criteri indicati nello stesso comma.
Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. g), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel c. 1.
Si applicano le disposizioni di cui al c. 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al c. 1, e quelle di cui al c. 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli ARTT. 24, 25, 25-bis, [1] 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.
[1] Comma cosi' modificato dal DLgs 28 dicembre 1998, n. 490.

Art. 30.
Ritenuta sui premi e sulle vincite

1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'Art. 6 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.
Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di £ 50.000; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta.
Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel 25% in ogni altro caso.

3. Se premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario.
Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.

5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

7. La ritenuta delle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'Art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.

TITOLO IV
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 31.
Attribuzioni degli uffici delle imposte

1. Gli uffici delle imposte
controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi;
provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel Titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

2. La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.

3. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri della CEE, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

4. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito

Art. 32.
Poteri degli uffici

1. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo ART. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7, o rilevate a norma dell'ART. 33, cc. 2 e 3.
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli ARTT. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili.
Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo ART. 34.
Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a 60 giorni dalla ricezione.
Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo.
Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.
Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.
7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della Legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di 5 anni dalla data della richiesta.
Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'ART. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-bis) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'ART. 60.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7 a 60 giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.

3. (1) Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

4. (1) Le cause di inutilizzabilita' previste dal c. 3 non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di 1° grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

(1) Comma aggiunto dall'Art. 25, c. 1, della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 33.
Accessi, ispezioni e verifiche

1. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'Art. 52 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5 dell'ART. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso ART. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'ART. 32 e al precedente comma.
Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'Art. 329 del c.p.pen, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

4. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere a indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

5. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento.
Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

6. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato.
Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

7. Nell'Art. 52 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del c. 7 gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del c. 5.".

Art. 34.
Certificazione delle passivita' bancarie abrogato dall'Art. 18, c. 1, lett. h), della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 35.
Deroghe al segreto bancario

abrogato dall'Art. 18, c. 1, lett. h), della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 36.
Trasmissione di atti e notizie

1. Le societa', comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, egli enti diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro 3 mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano.
La presentazione, nei casi in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto.
Per gli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.

2. Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonche' della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.

3. Gli amministratori delle societa' ed enti di cui al primo comma devono entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la societa' o l'ente e' posto in liquidazione.

4. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

Art. 36-bis.
Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e
di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

Art. 36-ter.
Controllo formale delle dichiarazioni

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli ARTT. 37 e seguenti, gli uffici possono:
escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'Art. 20, c. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'Art. 78, c. 25, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lett. b);
determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
liquidare la maggiore IRPEF e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'ART. 1, c. 4, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei cc. 1 e 2 , il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.

Art. 37.
Controllo delle dichiarazioni

1. Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli ARTT. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.

2. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

3. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.

4. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del c. 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo e in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Art. 37-bis.
Disposizioni antielusive

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al c. 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei c. 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al c. 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:
trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
conferimenti in societa', nonche' negozi aventi a oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
cessioni di crediti;
cessioni di eccedenze di imposta;
operazioni di cui al DLgs 30 dicembre 1992, n. 554, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi a oggetto i beni e i rapporti di cui all'Art. 81, c. 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i cc. 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'ART. 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al c. 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al c. 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'Art. 68 del DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro 1 anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.
A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'Art. 17, c. 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.

Art. 38.
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

1. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.

2. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'IRPEF e dell'ILOR, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'Art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.

3. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'ART. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.

4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell'ART. 39, puo', in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato.
A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione a elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.

5. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei 5 precedenti.

6. Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'Art. 10 del decreto indicato nel c. 2.
Agli effetti dell'ILOR il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

8. (1) Le disposizioni di cui al c. 4 si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'ART. 32, c. 1, nn. 2), 3) e 4).
(1) Comma aggiunto dall'Art. 25, c. 2, della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 39.
Redditi determinati in base alle scritture contabili

1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e eventuale prospetto di cui al c. 2 dell'ART. 3;
se non sono state esattamente applicate le disposizioni del Titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai nn. 2) e 4) dell'ART. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli ARTT. 6 e 7, dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'ART. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'ART. 32.
L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.

2. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma:
quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;
abrogata dall'Art. 8, lett. c), del DLgs 9 luglio 1997, n. 241.
[quando alla dichiarazione non e' stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;]
quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'ART. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'ART. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del c. 1 dell'ART. 14 del presente decreto.

2-bis) (1) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'ART. 32, c. 1, nn. 3) e 4), del presente decreto o dell'Art. 51, c. 2, nn. 3) e 4), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
(1) Lettera aggiunta dall'Art. 25, c. 3, della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

3. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli ARTT. 18 e 19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel c. 4 dell'ART. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del c. 2 del presente articolo.

Art. 40.
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effettiditale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari.
Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'ART. 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'ART. 5 e tenendo presenti, ai fini della lett. b) del c. 2 dell'ART. 39, anche le disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'ILOR dovuta dalle societa' stesse e ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG dovute dai singoli soci o associati.
Si applicano le disposizioni del c. 1 del presente articolo o quelle dell'ART. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.

Art. 41.
Accertamento d'ufficio

1. Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di di chiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'ILOR, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al c. 3 dell'ART. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.

3. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

4. Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'Art. 10 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
Si applica il c. 5 dell'ART. 38.

5. Agli effetti dell'ILOR, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'Art. 6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato reddito di capitale, salvo il disposto del c. 3.

Art. 41-bis.
Accertamento parziale

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'ART. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni e imprese di cui all'Art. 5 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili.
Non si applica la disposizione dell'ART. 44.

2. abrogato dal c. 1 dell'Art. 62-quinquies del DL 30 agosto 1993, n. 331.

Art. 42.
Avviso di accertamento

1. Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

2. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

3. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.

Art. 43.
Termine per l'accertamento

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Art. 44.
Partecipazione dei Comuni all'accertamento

1. I Comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

2. I centri di servizio devono trasmettere ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'ART. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al c. 3 dell'ART. 43.

3. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'ART. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
A tal fine il Comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso.
Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal Comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

4. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del c. 2 puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
La proposta di aumento adottata con deliberazione della Giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al c. 2.
La deliberazione della Giunta comunale e' immediatamente esecutiva.

5. Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del Comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia.
Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

6. Decorso il termine di 90 giorni di cui al c. 4 l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei Comuni o le proposte del Comune siano state accolte dall'ufficio stesso.

7. Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare.
Se la commissione non delibera entro 45 giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile gia' determinato.
8. Il Comune per gli adempimenti previsti dai cc. 3 e 4 puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Art. 45.
Commissione per l'esame delle proposte del Comune

1. La commissione di cui al c. 6 (rectius: 7) dell'ART. 44 e' unica per ogni ufficio delle imposte, e' presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed e' composta per meta' da impiegati dell'ufficio e per meta' da persone designate dal Consiglio comunale di ciascuno dei Comuni compresi nel distretto.
Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

2. Il numero dei componenti della commissione non puo' essere superiore, oltre al presidente, a 8 per i Comuni di I classe, a 6 per i Comuni di II e III classe e a 4 per i Comuni di IV e V classe.
Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei Comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del Comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.

3. La convocazione della commissione e' fatta dal presidente, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del Comune del quale si esaminano le proposte.
L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.

4. La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non puo' intervenire il contribuente.

5. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate.
Il verbale e' sottoscritto anche dal presidente.
6. Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte.
Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei Comuni sono a carico dei Comuni stessi.

TITOLO V
SANZIONI

Art. 46.
Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione

abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli ARTT. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a £ 300.000. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di £ 300.000, elevabili fino a £ 3 milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a £ 60.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lett. d) del c. 3 dell'ART. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

2. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da 2 a 4 volte ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

3. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di 1/3.

4. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al c. 2, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da 1 a 2 volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipende dalla indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di 1/3 se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a 1/4 di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a £ 10.000.

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'ART. 36-bis ovvero ai sensi dell'ART. 36-ter.

6. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a 1 mese, si applicano le pene di cui al c. 1 ridotte a 1/4.]

Art. 47.
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'ART. 7 si applica la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

2. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da 2 a 4 volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da £ 300.000 a £ 3 milioni.

3. Si applicano le disposizioni del c. 6 dell'ART. 46.]

Art. 48.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli ARTT. 2, cc. 1 e 3, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da £ 300.000 a £ 3 milioni.

2. Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al c. 2 dell'ART. 2 e dell'ART. 7, si applica la pena pecuniaria da £ 600.000 a £ 6 milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli ARTT. 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

3. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune di domicilio fiscale, ai sensi del c. 5 dell'ART. 12, si applica la pena pecuniaria di £ 120.000. La stessa pena si applica quando la copia non e' conforme all'originale.]

Art. 49.
Deduzioni e detrazioni indebite
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli Artt. 17 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 598, e all'Art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da 2 a 4 volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il c. 5 dell'ART. 55.]

Art. 50.
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'Art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da £ 500.000 a £ 5 milioni.]

Art. 51.
Violazione degli obblighi relativi alla contabilita'
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Se nel corso degli accessi di cui all'Art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione e' obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la pena pecuniaria da £ 1.200.000 a £ 12.000.000.

2. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli ARTT. 14, 18, 19 e 21.

3. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformita' alle disposizioni dell'ART. 22, si applica la pena pecuniaria da £ 600.000 a £ 6 milioni.

4. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non e' derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a £ 5 milioni.

5. Nell'ipotesi di cui al c. 3 la pena e' ridotta al quinto del minimo se le irregolarita' delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

6. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'IRPEG che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da £ 200.000 a £ 2 milioni. Nelle ipotesi di cui all'Art. 75, c. 4, 3° periodo, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'ART. 46, si applica la pena pecuniaria da 1 a 5 decimi dell'ammontare delle spese e oneri ammessi in deduzione.]

Art. 52.
Violazioni degli obblighi delle aziende di credito
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Se i documenti trasmessi a norma dell'ART. 32, c. 1, n. 7, non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da £ 3.000.000 a £ 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'ART. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a 15 giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'ART. 32, c. 1, n. 5.

2. In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.

3. Nel caso in cui le infrazioni previste nel c. 1 si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da £ 600.000 a £ 6 milioni a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.]

Art. 53.
Altre violazioni
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Sono punite con la pena pecuniaria da £ 300.000 a £ 3 milioni:

1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5 dell'ART. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'ART. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2 dell'ART. 32 e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

2. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel c. 4 dell'Art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e nel c. 4, lett. d), dell'Art. 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.

3. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal c. 4 dell'ART. 36, e' punita con la pena pecuniaria da £ 100.000 a £ 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.]

Art. 54.
Determinazione delle pene pecuniarie
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

2. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei 3 anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

3. Le pene pecuniarie sono ridotte a 1/4 qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro 30 giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata formalmente.

4. (abrogato) dall'Art. 17, c. 1, lett. c), del DLgs 19 giugno 1997, n. 218.
[Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di 1° grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli ARTT. da 46 a 50 sono ridotte alla meta'.]

5. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli ARTT. 46 e 49 si applica la soprattassa del 30% della maggiore imposta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15%. La soprattassa e' aumentata al 60% se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il 2° periodo di imposta successivo.]

Art. 55.
Applicazione delle pene pecuniarie
abrogato dall'Art. 16, c. 1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.

2. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento.

3. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'ART. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di 30 giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari a 1/6 del massimo della pena.

4. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'ART. 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari a 1/20 dei ricavi o dei compensi non annotati.

5. Nei casi previsti dall'ART. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro delle finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel c. 2 dell'ART. 52 sono adottati su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.]

Art. 56.
Sanzioni penali
abrogato dall'Art. 13 del DL 10 luglio 1982, n. 429.

Art. 57.
Sanzioni accessorie
abrogato dall'Art. 16, c.1, lett. b), del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

[1. L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'ART. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.]

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 58.
Domicilio fiscale

1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato.
I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli considerati residenti ai sensi dell'Art. 2, c. 2-bis, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'.

4. In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 59.
Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

1. L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa.

2. Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

3. Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti commi e' l'Intendente di finanza o il Ministro delle finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.

4. Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato e ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato.

Art. 60.
Notificazioni

1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli Artt. 137 e seguenti del c.p.civ, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'Art. 140 del c.p.civ si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'8° giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli Artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del c.p.civ non si applicano.

2. L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal 60° giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lett. d) del comma precedente.

3. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60° giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal 30° giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel c. 2 dall'ART. 36.
Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Art. 61.
Ricorsi

1. Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 636.

2. La nullita' dell'accertamento ai sensi del c. 3 dell'ART. 42 e del c. 3 dell'ART. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in 1° grado.

3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'Art. 75, c. 4, 3° periodo, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del c. 6 dello stesso articolo.

4. I cc. 2 e 3 dell'Art. 59 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
"La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli Artt. 56 e 57, c. 3, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze".

Art. 62.
Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

1. La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Art. 63.
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

1. Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel c. 4.

2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.
L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.
Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal c. 3 e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

3. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato.
Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.

4. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per 2 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

5. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da £ 50.000 a £ 500.000.

Art. 64.
Sostituto e responsabile d'imposta

1. Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso.

2. Il sostituto ha facolta' di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

3. Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

Art. 65.
Eredi del contribuente

1. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa.

2. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita' e il proprio domicilio fiscale.
La comunicazione puo' essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

3. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi.
I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del c. 2 dell'ART. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.

4. La notifica degli atti intestati al dante causa puo' essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al c. 2.

Art. 66.
Computo dei termini

1. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'Art. 2963 del c.civ.

Art. 67.
Divieto della doppia imposizione

1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

2. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

Art. 68.
Segreto d'ufficio

1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'ART. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimita' sugli atti dei Comuni e dal personale dei Comuni che partecipano all'accertamento.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

2. Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facolta' previste nel successivo ART. 69, c. 4, nell'Art. 12 della Legge 13 giugno 1952, n. 693, e nell'Art. 12, c. 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto d'ufficio la trasmissione al Consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al Consorzio.
Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto d'ufficio.

3. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979.

4. Non e' altresi' considerato violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, i Comuni e loro consorzi e le Comunita' montane, lo SCAU, l'INAIL e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.

Art. 69.
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di £ e al 20% del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di £.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun Comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al c. 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di 1 anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati.
Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai Comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

Art. 70.
Norme applicabili

1. Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del c.pen e del c.p.pen, della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del RDL 3 gennaio 1926, n. 898 (Rectius: RDL 3 gennaio 1926, n. 63, convertito dalla Legge 24 maggio 1926, n. 898), e successive integrazioni.

2. Il 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze.
Si applica il c. 4 dell'Art. 6 della Legge 15 novembre 1973, n. 734.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71.
Dichiarazioni e scritture contabili

1. Le disposizione del presente decreto, salvo quanto e' stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all'Art. 27, del DPR 29 settembre 1973, n. 598.

2. Le scritture contabili relative ai periodi d'imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette a ispezioni ai fini dell'accertamento.

3. Le disposizioni degli ARTT. 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal c. 4 dell'Art. 27, del decreto indicato nel c. 1.

4. Le persone fisiche e le societa' e associazioni di cui all'Art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'Art. 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.

5. I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al c. 4 dell'ART. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975.

Art. 72.
Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

1. Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel c. 1 dell'ART. 26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa.
La rivalsa sara' esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.

2. La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'Art. 37 e dal c. 3 dell'Art. 40, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 73.
Ritenuta sui dividendi

1. Le disposizioni dell'ART. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla Legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della Legge 29 dicembre 1962. n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli Artt. 10-bis e 10-ter.

3. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli Artt. 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il c. 3 dell'ART. 54 del presente decreto.
Art. 74.
Nominativita' obbligatoria dei titoli azionari

1. Le azioni di tutte le societa' aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.

2. Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974.
Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'ART. 27 del presente decreto.
Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del 30% a titolo d'imposta.

3. Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli Artt. 6, 7, 8 e 13, c. 1, del RDL 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella Legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del RD 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.

Art. 75.
Accordi internazionali

1. Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Art. 76.
Abrogazione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del TU delle leggi sulle imposte dirette approvato con il DPR 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.

2. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto TU.

Art. 77.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.


 

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