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GIURISPRUDENZA ICI

Sentenza del 05/02/2002, n.16 Comm.Trib. Prov. Pisa - Sezione V

Imposta catastale - Avviso liquidazione - Somme accessorie - Non sono dovute - Fattispecie Massima:

Non sono dovute le somme accessorie (sanzioni e interessi) alla maggiore imposta richiesta dal Comune con avviso di liquidazione a seguito della determinazione dell'imposta sulla rendita catastale notificata alla parte successivamente al momento della liquidazione dell'imposta.

Testo:

FATTO

Il ricorso e' proposto avverso l'avviso di liquidazione per ICI. Comune di Calci - Anno 1995, per complessive L. 4.534.000; si sostiene:

- l'ICI fu calcolata sul valore di L. 167.689.000;

- il Comune ha calcolato l'ICI in base al valore del D/1 scaturito dalla RC di L. 17.494.413, che fu notificata nel 1999, anche se in atti dal 1994;

- le sanzioni e gli interessi non sono dovuti.

Si richiede che siano dichiarate non dovute le somme per sanzioni e interessi, con vittoria di spese. Il Comune sostiene che la RC e' in atti dal 7/10/1994 e che quindi si applica all'ICI del 1995. Chiede il rigetto del ricorso.

La Commissione osserva

La tesi della Societa' ricorrente e' degna di accoglimento. Infatti l'ICI fu correttamente calcolata a suo tempo sul conto contabile del bene, non essendo stata notificata alcuna R.C. da parte dell'UTE. Solo nel 1999 e' venuta a conoscenza della R.C. attribuita, per cui il Comune deve procedere al recupero dell'imposta, con esclusione pero' delle somme per sanzioni e interessi.

Si ritiene equo determinare in Euro 500,00, di cui Euro 480,00 per onorari, la somma che il Comune deve rimborsare alla ricorrente per spese di giudizio

PQM

La Commissione accoglie il ricorso; condanna il Comune di Calci, in persona del Sindaco "pro tempore" a rimborsare alla Srl ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento), di cui Euro 480,00 per onorari oltre IVA e C.N.D.C.

FINE

Sentenza del 05/02/2002, n.16 Avviso di liquidazione - Causa di esclusione delle sanzioni accessorie
Emanata da Commissione Tributaria Provinciale di Pisa Massima:

Non sono dovute le somme accessorie (sanzioni e interessi) alla maggiore imposta richiesta dal Comune con avviso di liquidazione a seguito della determinazione dell'imposta sulla rendita catastale notificata alla parte successivamente al momento della liquidazione dell'imposta.

Testo:

FATTO

Il ricorso e' proposto avverso l'avviso di liquidazione per ICI. Comune di Calci - Anno 1995, per complessive L. 4.534.000; si sostiene:

- l'ICI fu calcolata sul valore di L. 167.689.000;

- il Comune ha calcolato l'ICI in base al valore del D/1 scaturito dalla RC di L. 17.494.413, che fu notificata nel 1999, anche se in atti dal 1994;

- le sanzioni e gli interessi non sono dovuti. Si richiede che siano dichiarate non dovute le somme per sanzioni e interessi, con vittoria di spese. Il Comune sostiene che la RC e' in atti dal 7/10/1994 e che quindi si applica all'ICI del 1995. Chiede il rigetto del ricorso.

La Commissione osserva

La tesi della Societa' ricorrente e' degna di accoglimento. Infatti l'ICI fu correttamente calcolata a suo tempo sul conto contabile del bene, non essendo stata notificata alcuna R.C. da parte dell'UTE. Solo nel 1999 e' venuta a conoscenza della R.C. attribuita, per cui il Comune deve procedere al recupero dell'imposta, con esclusione pero' delle somme per sanzioni e interessi.

Si ritiene equo determinare in Euro 500,00, di cui Euro 480,00 per onorari, la somma che il Comune deve rimborsare alla ricorrente per spese di giudizio

PQM

La Commissione accoglie il ricorso; condanna il Comune di Calci, in persona del Sindaco "pro tempore" a rimborsare alla Srl ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento), di cui Euro 480,00 per onorari oltre IVA e C.N.D.C.

 

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