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GIURISPRUDENZA ICP

SERVIZI PUBBLICI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO - CONDIZIONI
Cons. di Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5181; Pres. De Lise, Est. Camera; (conferma TAR Liguria, sez. II, 15.03.1995, n. 196).
In sede di conferimento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, l'ipotesi di conferma del precedente concessionario deve ritenersi di natura eccezionale e, come tale, non solo rigorosamente subordinata alla condizione, stabilita dall'art. 44 del d.P.R. n. 639 del 1972, della non maggiore onerosita', ma anche un discrezionale apprezzamento della p.a., alla quale compete di scegliere la soluzione piu' rispondente al pubblico interesse.
E', pertanto, da ritenersi sorretto da idonea giustificazione il comportamento dell'amministrazione comunale che, non avendo ritenuto di accogliere la domanda di conferma del precedente concessorio, ha stabilito di indire una nuova gara allo scopo di ottenere un risultato migliore.

-G6509-
(Omissis)

FATTO
Con distinti ricorsi la ditta A. di V.R. impugnava dinanzi al T.A.R. per la Liguria, chiedendone l'annullamento, la delibera del Comune di Savona n. 140 del 28.6.1993 con la quale non veniva accolta l'istanza di conferma della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la nota dell'1.7.1993 di disdetta della proroga del contratto, nonché la deliberazione 243 del 30.11.1993 con la quale il Comune decideva di procedere a licitazione privata per la scelta di un nuovo contraente.
L'adito Tribunale, con sentenza 15 marzo 1995, n. 196, previa riunione, respingeva il primo ricorso e dichiarava improcedibile il secondo.
Riteneva il Giudice di primo grado che la deliberazione n. 140 del 28.6.1993 di non accogliere la richiesta di conferma della concessione era sufficientemente motivata in quanto basata sulla "necessità di addivenire ad una più confacente formulazione del disciplinare che regola la concessione del servizio e altresì nell'esigenza di operare un confronto economico tra più offerenti al fine di salvaguardare il relativo interesse all'Ente", per cui il primo ricorso, fondato, in buona sostanza, su una pretesa automaticità del rinnovo, veniva respinto e tale reiezione privava di rilevanza processuale il secondo gravame, giacchè - in quanto non confermata nel vincolo contrattuale - l'interesse della ricorrente era di partecipare ad una nuova gara, ma non di chiedere l'annullamento dell'indizione alla gara.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Ditta Alpi, con atto notificato il 15 maggio 1995 e depositato il 13 giugno successivo, deducendo i seguenti motivi:
1) Incoerenza e illogicità manifesta - Violazione dell'art. 44 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 - Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Assume in particolare di avere un interesse differenziato e qualificato a che l'Amministrazione si pronunci in modo adeguato e motivato sull'istanza di rinnovo, stante la preferenza prevista dal citato art. 44 per una conferma, in considerazione dell'affidabilità particolare di cui è garante il vecchio Concessionario;
2) Difetto assoluto di motivazione e illogicità manifesta con riferimento ad secondo gravame in quanto veniva censurato il tipo di procedimento scelto dall'Amministrazione secondo criteri, modalità e presupposti non più attuali, né rispondenti alla nuova normativa del D.L. 507 del 15 novembre 1993, avendo il Comune aggiudicato il servizio in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, abrogato. E ciò è stato ritenuto anche dal Comitato di controllo della Liguria che, nell'annullare la deliberazione n. 243 del 10 ottobre 1993, ha rilevato che "il Comune ha esperito una gara e affidato un servizio con decorrenza 1 gennaio 1994 basandosi su una normativa abrogata e senza tenere conto dello ius superveniens destinato a regolare un rapporto successivo alla sua entrata in vigore".
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Savona e la Società DO.GRE. Pubblicità, aggiudicataria della gara, deducendo l'infondatezza dell'appello.
In particolare il Comune ha contestato che l'appellante Ditta possa essere titolare di un interesse differenziato per assicurarsi all'infinito l'appalto in questione, ottenuto nel 1939.

DIRITTO
Con sentenza 15 maggio 1995, n. 196, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, previa riunione, ha respinto il primo ricorso proposto dalla ditta A. avverso la negata proroga della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ritenendo infondata la pretesa di un automatico rinnovo ed ha dichiarato improcedibile il secondo avverso la delibera con la quale il Comune di Savona decideva di procedere a licitazione privata per la scelta di un nuovo contraente in quanto l'interesse della ricorrente era di partecipare ad una nuova gara ma non di chiedere l'annullamento della sua indizione.
Con il primo motivo l'appellante assume, in sostanza, di avere un interesse differenziato rispetto agli altri aspiranti ad ottenere la medesima concessione ed invoca al riguardo l'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 per la conferma della concessione, in considerazione dell'affidabilità particolare di cui è garante.
La censura è infondata proprio alla luce della richiamata disposizione.
Il citato art. 44 prevede che il concessionario del servizio può essere confermato con deliberazione del Consiglio comunale, purchè le condizioni contrattuali non siano più onerose per il Comune.
Emerge, quindi, che la posizione differenziata del concessionario non assume la configurazione di una pretesa assoluta ad ottenere la conferma perché è sempre il Comune che deve decidere la continuazione o meno del rapporto.
In proposito la giurisprudenza ha più volte affermato che in sede di conferimento in concessione del servizio in questione, l'ipotesi di conferma del precedente concessionario deve ritenersi di natura eccezionale e, come tale, non solo rigorosamente subordinata alla condizione, stabilita dal menzionato art. 44 del D.P.R. n. 639 del 1972, della non maggiore onerosità, ma anche ad un discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione cui compete di scegliere la soluzione più rispondente all'interesse pubblico (Cons. Stato Sez. V 5 febbraio 1993, n. 241; 25 settembre 1995, n. 1343; 28 gennaio 1998, n. 101).
Pertanto, deve ritenersi sorretto da idonea giustificazione il comportamento dell'Amministrazione comunale che, non avendo ritenuto di accogliere la domanda di conferma dell'appellante nella concessione del servizio in parola, ha stabilito di indire una licitazione privata all'evidente scopo di ottenere un migliore risultato.
Infatti ha motivato il non accoglimento della richiesta di conferma della concessione sulla "necessità di addivenire ad una più confacente formulazione del disciplinare che regola la concessione del servizio e altresì nell'esigenza di operare un confronto economico fra i più offerenti al fine di salvaguardare il relativo interesse dell'Ente".
Né risulta che l'Amministrazione comunale sia stata posta in condizione di valutare le migliori proposte della Ditta A., in quanto non specificate.
Parimenti infondato appare il secondo motivo con il quale viene censurato il tipo di procedimento di aggiudicazione scelto dall'Amministrazione, basato su disposizioni non più attuali, in quanto non rispondenti alla nuova normativa dettata dal D.L. 507 del 15 novembre 1993.
E' sufficiente rilevare che al momento della indizione della gara a licitazione privata effettuata con la deliberazione 30 novembre 1993, n. 243, era in vigore il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, essendo l'invocato Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 entrato in vigore, come stabilito dall'art. 81, in data 1 gennaio 1994, per cui, alla luce del principio "tempus regit actum", l'Amministrazione non poteva che conformarsi alle norme vigenti al momento dell'adozione della delibera consiliare gravata.
Per le suesposte argomentazioni l'appello va respinto e, per l'effetto, resta confermata l'impugnata sentenza. (Omissis)


 

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