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GIURISPRUDENZA TARSU

Sentenza del 12/06/2000, n.158

Emanato da Commissione Tributaria provinciale MILANO

Tarsu - Esclusioni - Regime di privativa dei comuni interessati - Attivita' smaltimento rifiuti - Applicabilita' - Non sussiste - Attività di recupero rifiuti - Applicabilità - Sussiste

Massima:

Non usufruisce dell'esonero dalla privativa, e conseguentemente dell'assoggettamento alla TARSU, l'azienda che, in ordine alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani - di quei rifiuti, cioè, provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso diverso da quello abitativo - non provvede direttamente o indirettamente al recupero dei rifiuti stessi, ma, al più, li affida a terzi per il successivo smaltimento. Ciò in quanto, la esclusione dal regime di privativa dei Comuni interessati è limitata alle "attività di recupero" dei rifiuti assimilati (art. 21, c. 7, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), attività consistente nel riciclo e nella rigenerazione dei rifiuti. È, infatti, solo a queste operazioni che, per intuibili ragioni di difficoltà di disporre di adeguati impianti, non si applica la privativa, la quale rimane invece integra per quanto attiene alle operazioni di raccolta e di smaltimento.

Sentenza del 12/06/2000, n.653

Emanato da Commissione Tributaria provinciale Cagliari.

Tarsu - Smaltimento di imballaggi terziari e secondari - oneri a carico dell'operatore economico.

FATTO

Con ricorso R.G.R. n. 1138/99, depositato in data 21 aprile 1999, la S.p.a. B. con sede in Sestu, in persona del signor E.B., rappresentata e difesa dal dott. D.M., con studio in Cagliari, impugna la cartella di pagamento n. 9004548 - Tarsu/98, contro il comune di Sestu per illegittimità della pretesa fiscale, in quanto violato l'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che i rifiuti rientranti nella categoria di quelli urbani e quelli ad essi assimilati, devono essere conferiti, per lo smaltimento, al servizio pubblico computando le relative superfici, mentre quelli speciali non assimilati e quelli tossici e nocivi devono essere, invece, smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese e ciò con presunzione assoluta a partire dal 22 maggio 1998 con L. n. 128/1998. Nella fattispecie sussistono gli imballaggi terziari e secondari, che non possono essere smaltiti dal servizio pubblico, ma esclusivamente da smaltitori autorizzati con oneri a carico dell'operatore economico e ciò indipendentemente da qualsiasi delibera comunale, fin dal 1° gennaio 1998, in quanto non rientranti nel circuito normale di raccolta come quelli terziari e secondari, che costituiscono l'unica categoria di rifiuti che si producono in locali adibiti a deposito ed alla vendita delle merci, per la raccolta dei quali l'impresa ha dovuto provvedere a proprie spese, come documentato, in quanto l'amministrazione comunale di Sestu non ha provveduto ad un sistema differenziato di raccolta, escludendo in ogni caso dalla tassazione quelle superfici in cui si producono (di regola) rifiuti speciali, che non possono essere smaltiti col servizio pubblico, ma con oneri a carico dell'impresa. Quanto contestato si estende proprio ai rifiuti quali imballaggi che non possono, per disposizione di legge, essere smaltiti tramite il servizio pubblico.

A nulla vale la mancata comunicazione al comune dell'avverarsi della causa di esclusione dalla tassazione delle superfici non sottoposte, in quanto trattasi di norma di legge, non prevedendo la preventiva comunicazione.

In subordine domanda la riduzione del 60 per cento della tariffa, ma il comune non ha applicato nemmeno la riduzione del 20 per cento. Domanda la riduzione della cartella esattoriale mediante detassazione di mq. 10.151, con sgravio o rimborso di lire 20.980.000 oltre interessi ed in subordine la riduzione del 60 per cento o diversa percentuale adeguata e la condanna alle spese processuali.

Con nota depositata in data 11 giugno 1999, si costituisce il comune di Sestu per sostenere la legittima pretesa risultante dall'iscrizione a ruolo di lire 21.190.000 complessivamente, determinata su una superficie dichiarata di m. 10.302, sottoposta a diverse tariffe di cui mq. 7.720 con lo sconto forfetario del 20 per cento, ritenuto conforme alla detassazione prevista dall'art. 5 del Regolamento e nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993, circa l'estensione dei locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, nonché alla istituzione del servizio, anche in relazione a categorie di attività produttive di rifiuti speciali, non assimilati, tossici e nocivi, cui applicare la citata riduzione o detassazione forfetaria. Eccepisce che la riduzione della percentuale pari al 60 per cento non è applicabile nella fattispecie in quanto superfici coperte dal servizio. Domanda il rigetto del ricorso e le spese del giudizio.

Diritto

La commissione nota che la controversia si incentra fondamentalmente su definizioni parziali circa il prodotto/rifiuto, sostanzialmente circa l'oggetto controverso, assimilato o no a quello urbano e completamente non assimilato quale può essere quello tossico e/o nocivo. La posizione del soggetto produttore del rifiuto assume significato individuabile circa la produzione sempre del rifiuto tossico nocivo.

È pur vero che il presupposto della Tarsu, nella definizione generale (art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993), "La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibite" ed è "dovuta nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa", ma è anche vero che per i rifiuti tossici e/o dannosi deve provvedere al ritiro lo stesso produttore, prescindendo da qualsiasi normativa, ancorché istituzionalizzata in via amministrativa da parte del comune, che poteva avere efficacia anteriormente alla L. n. 128/1998, stabilendo che i rifiuti speciali non possono mai essere assimilati ai rifiuti urbani e smaltiti ad opera di smaltitori autorizzati, i cui oneri gravano sullo stesso produttore, in quanto è vietata l'immissione nel circuito di raccolta degli imballaggi terziari di qualunque natura, ma solo non restituiti all'utilizzatore da parte del commerciante al dettaglio.

In considerazione di quanto sopra, non sussistendo anche la denuncia di smaltimento in proprio (Comm. trib. prov. di Pisa, Sez. IV, sent. n. 174 del 24 ottobre 1997, emessa l'8 ottobre 1997), le considerazioni del comune di Sestu non possono avere benevolo accoglimento. Non può nemmeno porsi il problema delle aree scoperte senza tenere conto in modo disgiunto delle superfici in cui vengono prodotti i rifiuti speciali nocivi e/o tossici, cui provvede il produttore degli stessi allo smaltimento a proprie spese, ricorrendo ad imprese all'uopo autorizzate, come ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 915/1982, ancorché possa trattarsi di risultanze del processo produttivo, ceduti a terzi dal produttore (Cass. 29 maggio 1992, n. 6522), di conseguenza non soggetti a tassazione (Cass. 30 agosto 1994, n. 7582; Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 1995, n. 1618).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese.

FINE

Sentenza del 18/04/2000, n.4944

Emanato da Corte di Cassazione Sezione V
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani degli edifici adibiti a scuole materne statali - Pagamento - Soggetto obbligato

Massima:

Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta non dal Comune, ma dal Ministero della Pubblica Istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare ne' tra le spese normali di gestione a carico dei Comuni ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n. 444, ne' tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n.23.

FINE

Sentenza del 18/04/2000, n.4944

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani degli edifici adibiti a scuole materne statali - Pagamento - Soggetto obbligato.

Massima:

Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta non dal Comune, ma dal Ministero della Pubblica Istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare ne' tra le spese normali di gestione a carico dei Comuni ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n. 444, ne' tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n.23.(*)

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(*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

FINE

Sentenza del 11/04/2000, n.189

Emanato da Commissione Tributaria regionale Umbria

Tarsu - Ridotta possibilità di utilizzazione del servizio - Dimostrazione - Onere del contribuente.

Svolgimento del processo

FATTO

In data 1° aprile 1997, alla Società ...... con sede in Foligno, è stata notificata da parte del Comune di Foligno, la cartella esattoriale n. 7428725 - ruolo per l'anno 1997 - di lire 21.167.752, relativa alla tassa smaltimento dei rifiuti per l'intera superficie di mq. 2.840, occupata dalla Società medesima.

Con ricorso depositato in data 26.6.1997 la Società in questione, impugnava la cartella esattoriale, chiedendo in via principale la sospensione del pagamento della cartella e la riduzione della tassazione limitandola solamente alla superficie degli uffici, dei servizi, del vano scale pari a una superficie complessiva di mq. 197, anziché sull'intera superficie di mq. 2.840.

In subordine, come previsto dal regolamento del Comune di Foligno, la Società chiedeva l'abbattimento al 40% del tributo, in quanto impossibilitata di usufruire del servizio comunale a causa degli insufficienti contenitori messi a disposizione.

Faceva rilevare che la società produce rifiuti speciali assimilabili agli urbani, derivati dall'attività della vendita di mobili di arredamento, e consistenti per il 95% di carta e cartoni e restante 5% di residui ferrosi ed altro e provvede direttamente allo smaltimento tramite ditta autorizzata e finalizzata al riciclaggio degli stessi, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della Legge 1968 n. 15, già in possesso del comune di Foligno.

La suddetta Società faceva rilevare inoltre, non tanto l'inadeguatezza del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani fornito dal Comune di Foligno, ma l'inadeguatezza e l'indisponibilità in numero e capacità dei contenitori messi a disposizione del Comune che ha costretto da diversi anni, la Società ...... a stabilire una convenzione con una Ditta autorizzata e finalizzata al riciclaggio degli stessi rifiuti solidi, rifiuti stimati in circa 30.000 Kg l'anno e pari circa 1.400 mc., quantità e volumi sicuramente non rientranti nella capacità ricettiva dei contenitori messi a disposizione dal Comune.

Il Comune di Foligno, ritenendo legittimi i propri atti, si è costituito in giudizio chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia il rigetto del ricorso per le motivazioni in seguito riproposte.

In data 16.6.1998, i primi giudici, con sentenza n. 349/6/98, pur affermando che la Società, produceva rifiuti da qualificare come "rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani ..." ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo la detassazione in ragione della percentuale forfetaria di riduzione del 40% della tariffa sulla superficie complessiva di mq 2.633, a causa del fatto che la Società non utilizzava in pieno il servizio pubblico ed il Comune non ha dimostrato di svolgere regolarmente il servizio. Addebitava inoltre al Comune, le spese di giudizio.

In data 1.12.1998, proponeva appello il Comune di Foligno, chiedendo la riforma di quanto sentenziato in primo grado.

Rimarcava il fatto che l'utente, una volta messo in condizione di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti è obbligato per legge a servirsene. La Società ......, produce rifiuti speciali assimilati per legge agli urbani e non rifiuti speciali per i quali ha l'obbligo dello smaltimento a proprie spese. Dal momento poi che il servizio di raccolta rifiuti in zona viene svolto regolarmente, la Società ha l'obbligo di usufruire del servizio con la relativa tassa prevista per l'intera superficie.

La Società ricorrente, non ha mai trasmesso alcuna diffida al Comune e soltanto solo dopo la notifica della cartella esattoriale relativa al 1997, ha lamentato l'inadeguatezza con il ricorso. Contrariamente a quanto è stato affermato nella sentenza dei primi giudici, il Comune di Foligno non ha fornito una generica affermazione di regolarità del servizio pubblico, ma ha allegato al ricorso la dichiarazione del direttore dell'Azienda che gestisce il servizio stesso affermando la regolarità del servizio di raccolta del cartone e dei residui ferrosi presso la Ditta ...... .

Motivi della decisione

Diritto

Il Collegio, esaminato la documentazione agli atti e ascoltate le parti rileva che alla luce del D.Lgs. n. 507/1993 e della Legge n. 146/1994 discende incontestabilmente che, in generale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani, come nel caso in questione, una volta disciplinata con apposito regolamento e istituito regolarmente il servizio di raccolta da parte dell'Ente impositore della tassa medesima, è dovuta per la sola obiettiva possibilità di usufruire del servizio da parte del cittadino o impresa che sia, che occupa locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti ed esistenti nel territorio comunale nelle zone in cui i servizi di smaltimento sono stati istituiti. Tale tassazione è dovuta a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio da parte del singolo come sua scelta personale di servirsene, sia che la scelta venga fatta per motivi organizzativi o di convenienza economica. Nel caso in questione, il tipo di rifiuti della società, sono costituiti semplicemente da rifiuti solidi assimilabili agli urbani, non trattandosi pertanto di rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento del quale sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Le eccezioni di esclusione dalla tassa o di una sua riduzione massima del 40%, previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali non confliggenti con le prime, (art. 59 D.Lgs. 507/93), sono costituite da violazioni delle prescrizioni del regolamento quali distanze dei contenitori destinati alla raccolta, dal luogo di produzione del rifiuto rispetto alla "Zona attivata dal servizio", da una loro non sufficiente capacità o da un insufficiente frequenza di raccolta dei rifiuti medesimi. Dalla documentazione degli atti, non sembra che alcuna di queste motivazioni necessarie e indispensabili per l'ottenimento della riduzione della tassa, sia stata ben supportata dalla Società in questione, né sul piano delle prove certe e inconfutabili né sul piano della esistenza di denuncie circoscritte e documentate all'Ente, come invece prevede l'art. 8 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Foligno, approvato con atto n. 4 del 12.1.1995. Non può essere considerata denuncia di violazione di prescrizioni in tal senso, il fatto che la Società in questione abbia segnalato da tempo, tramite atto notorio al Comune, che provvedeva autonomamente a sue spese a smaltire i rifiuti, tramite ditta autorizzata e finalizzata al riciclaggio degli stessi, rientrando questo in scelte strategiche ed economiche della Società medesima.
Né d'altro canto, la denuncia ufficiale al Comune da parte della Società in questione, circa il mancato o inefficiente servizio di raccolta dei rifiuti, può farsi coincidere o equiparare con il mancato pagamento della tassa da parte della Società medesima.
Esiste invece di contro e agli atti, una dichiarazione del direttore dell'Azienda ASM che gestisce il servizio per parte del Comune, con la quale viene affermato la regolarità del servizio di raccolta del cartone e dei residui ferrosi presso la Ditta ...... .

PQM

In riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella esattoriale; spese compensate.

 

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