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GIURISPRUDENZA TARSU

Ordinanza del 28/08/2001, n.4989

Emanato da Consiglio di Stato Sezione VTributi locali - TARSU - Riscossione - Solo mediante ruolo - Esclusione.

Ai sensi degli artt. 72, primo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 19, ultimo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) puo' essere riscossa non solo mediante ruolo, ma anche direttamente dai Comuni.

IL CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale

(Omissis)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 28 agosto 2001

(Omissis)

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Basilicata - Potenza n. 171/2001, resa tra le parti, concernente "Riscossione diretta imposta comunale sugli immobili".

(Omissis)

Considerato che, ad un primo sommario esame, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto:dal sistema delle fonti non e' ricavabile il criterio della esclusiva riscossione della TARSU a mezzo ruolo, mentre invece il principio della potesta' regolamentare dei comuni e delle provincie e' di ordine generale, in materia di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito dalla legge alla fiscalita' locale) ed e' testualmente riconfermato dall'art. 36 della legge finanziaria per il 2001; non vi e' alcune ragione, giuridica e tecnica, che impedisce a comuni e provincie di gestire direttamente, non a mezzo ruoli, un tributo come la TARSU al quale sono entrambi cointeressati, a diverso titolo;
in questo caso, previo accordi, sara' la tesoreria del comune a trasferire all'amministrazione provinciale la quota spettante dedotto il compenso per la riscossione;

PQM

Accoglie l'appello (Ricorso numero ====/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sara' eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvedera' a darne comunicazione alle parti.

FINE

Sentenza del 22/01/2001, n.359

Emanato da Comm.Trib. Prov. Milano Sezione XXXVI Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Determinazione della tassa e tariffe - Tariffe ridotte - Non proporzionalita' tra la produzione e la superficie - Regolamento comunale - Inapplicabilita' - Sussistenza -

Massima:

Va disapplicato, in quanto illeggittimo, il regolamento comunale che non abbia adottato apposite tariffe attenuate per quei beni la cui attitudine a produrre rifiuti sia bassa rispetto all'intera superficie del complesso in cui i beni medesimi si trovino.

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
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