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LEGISLAZIONE ICI

Decreto legislativo del 30/12/1992, n.504
Ridisegnata la mappa dei tributi locali - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'Art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421
S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n.305

Titolo I
Imposte Comunali

Capo I
Imposta Comunale sugli Immobili

Art. 1
(Istituzione dell'imposta - Presupposto)

1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa

Art. 2
(Definizione di fabbricati e aree)

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3
(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario

Art. 4
(Soggetto attivo)

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1' gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce

Art. 5
(Base imponibile)

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1' gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 <2> . Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 <3> , applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1' gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 <4> , la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1' gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 6
(Determinazione dell'aliquota e dell'imposta)

1. L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni <5> .
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

Art. 7
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 <6> , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni <7> ;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione <8> , e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 <9> ;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 <10> , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 <11> ;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni <12> , destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 <13> .
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8
(Riduzioni e detrazioni dell'imposta)

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 9
(Terreni condotti direttamente)

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 10
(Versamenti e dichiarazioni)

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1' al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1' gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile <14> oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nel l'articolo 1117, n. 2) del codice civile <15> , e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonchè le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonchè di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Art. 11
(Liquidazione ed accertamento)

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonchè sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.

Art. 12
(Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 <16> , e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 13
(Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

Art. 14
(Sanzioni ed interessi)

1. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.
2. Se l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta dipende da omissione od infedeltà ovvero da tardività di dichiarazione o di denuncia si applica l'ulteriore soprattassa, sull'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, del 50 ovvero del 20 per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o denuncia è stata presentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni.
3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta è irrogata la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 200 mila.
4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 15
(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni <17> , intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Art. 16
(Indennità di espropriazione)

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili concorre il reddito dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicati nel comma 2 dell'articolo 8, compete, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 120 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonchè i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni <18> .
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1' gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1' gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1' gennaio 1993 fino al 1' gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni <19>.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1' al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonchè la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 <20> .
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

Titolo III
Tributi Regionali

Capo I
Tasse automobilistiche regionali

Art. 23
(Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dal 1' gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni <36> , con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni <37> ;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni <38> ;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni <39> .
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche <40> . La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni <41> .
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 <42> e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202 <43> .
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.

Art. 24
(Poteri delle regioni)

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche <44> .
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.

Art. 25
(Riscossione)

1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 <45> e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 <46>.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986 <47> . L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonchè del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.

Art. 26
(Esclusioni dal pagamento)

1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 27
(Rinvio)

1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni <48>.

Titolo IV
Trasferimenti erariali agli enti locali

Capo I
Disciplina dei trasferimenti erariali per il 1993

Art. 28
(Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 <49> , attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.

Art. 29
(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 <50> . Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 <51> . Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.
4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 30
(Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989 <52> , valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 <53> , e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge <54>.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

Art. 31
(Contributo perequativo per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni <55>.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989 <56> , valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 <57> , valutate in 72.500 milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge <58> di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 <59> del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 <60> , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 <61> e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge <62> medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

Art. 32
(Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.

Art. 33
(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 <63> . Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 <64> , gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31, comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi.

Capo II
Disciplina a regime dei trasferimenti erariali

Art.34
(Assetto generale della contribuzione erariale)

1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 <65>.
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 <66> , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 35
(Fondo ordinario)

1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989 <67> , riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni <68> , sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 <69> .

Art. 36
(Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali)

1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 <70> , calcolati come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35, per la parte attribuita alle comunità montane, ripartito sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.

Art. 37
(Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari)

1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.
2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nelle seguenti cinque classi:
comuni con popolazione fino a 1.999 abitanti;
comuni con popolazione da 2.000 a 4.999 abitanti;
comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti;
comuni con popolazione oltre 59.999 abitanti;
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

Art. 38
(Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale)

1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

Art. 40
(Perequazione degli squilibri della fiscalità locale)

1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori alla media per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a più categorie:
a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
d) comuni capoluogo di provincia;
e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1' marzo 1986, n. 64 <82> . La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

Art. 41
(Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti)

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990 <83> . Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto.

Art. 42
(Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti)

1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 <84> , al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 <85> , e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

Art. 43
(Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati)

1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni <86> :
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 <87> , ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento. 2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).

Art. 44
(Certificazioni degli enti locali e dei consorzi)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.

Art. 45
(Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie)

1. A decorrere dal 1' gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.
2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie: a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni <88> , sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del Ministero dell'interno;
b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.
3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella è allegata al certificato di conto consuntivo.
4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali.
5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il mese di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate per il triennio successivo, le modalità ed i parametri di riferimento.
7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383 <89> , assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 <90> , è aggiunto, quale vice presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali.
8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni previste all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 <91> . Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le relative modalità valide per il triennio successivo. Agli enti inadempienti è comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre per cento del contributo ordinario dell'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi.

Art. 46
(Autofinanziamento di opere pubbliche)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 <92> , deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.
5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.
7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

Art. 47
(Popolazione degli enti locali)

1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 <93> , alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

Art. 48
(Ambito di applicazione delle norme)

1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 <94> .

Art. 49
(Norma di coordinamento finanziario)

1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 <95> .

Art. 50
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
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