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TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLDI URBANI INTERNI

Gli importi in euro della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

(Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Si riportano le varie disposizioni normative relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che contengono riferimenti ad importi espressi in lire convertiti in euro, applicabili dal 1° gennaio 2002. 

Nell’elencazione riportata sono state indicate le norme con l’importo in lire seguito dall’importo in euro risultante dal semplice calcolo aritmetico di conversione, facendo riferimento ai criteri dettati dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale. Detta norma stabilisce che, qualora gli importi in lire contenuti in norme vigenti non costituiscono autonomo importo monetario da pagare, la conversione deve essere effettuata utilizzando almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Gli importi di seguito indicati sono stati convertiti prendendo in considerazione tre cifre decimali, in quanto, pur trattandosi di importi originariamente espressi in migliaia di lire, si è preferito utilizzare più decimali, al fine di ottenere una somma che fosse il più vicino possibile all’importo originariamente espresso in lire. 

Tale modalità di calcolo è ammessa dalla stessa legge la quale consente che nel caso di specie possono essere utilizzate “almeno” due cifre decimali ed è stata seguita proprio per garantire il più possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli effettuati in lire.

Tuttavia, l’ente locale, sulla base dell’autonomia regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può deliberare importi contenenti un numero di decimali inferiore rispetto a quello proposto, fermo restando che gli importi così approvati siano più favorevoli per il contribuente.

Si ricorda che l’importo finale in euro da corrispondere al comune deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

Esempio:

importo della tassa: € 93,343

tassa da pagare: € 93,34




capo III del

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

nell’articolo 72, comma 1, concernente il pagamento della tassa, l’arrotondamento “a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore” deve considerarsi inapplicabile per evidente incompatibilità con la diversa unità monetaria di riferimento;[1]
nell’articolo 76, comma 2, che disciplina le sanzioni amministrative tributarie, l’importo minimo della sanzione applicabile per omessa presentazione della dichiarazione, pari a “lire centomila” deve intendersi pari a “51 euro” [2]
nell’articolo 76, comma 2, gli importi minimi e massimi della sanzione amministrativa tributaria applicabile nel caso in cui l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, che variano “da lire 100 mila a lire 500 mila” devono intendersi riferiti alle seguenti somme: “da 51 euro a 258 euro”.


[1] Infatti, la conversione degli importi contenuti nella norma in esame comporterebbe un arrotondamento pari “a 0,52 euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,26 euro e per eccesso se non inferiore”. Applicando tale norma si verificherebbero evidenti distorsioni. 

Se, ad esempio, l’imposta da pagare è pari a € 10,25, in base a tale norma, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10.

Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,28, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10, 52.

Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,72, non si avrebbe alcun arrotondamento, poiché la frazione di euro è superiore a 0,52 euro e la norma in esame non consente di effettuare alcun arrotondamento.

[2] Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’art. 51 del D. Lgs. n. 213 del 1998, ha previsto che se l’operazione di conversione degli importi relativi alle sanzioni produce un risultato espresso anche con decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali. Ad esempio, la conversione in euro degli importi pari a £ 100.000 ed a £ 500.000, sarebbero pari a 51,65 e 258,23, ma la disposizione richiamata comporta che le sanzioni comminabili siano rispettivamente pari a € 51 ed a € 258.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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