(Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.
507)
Si riportano le tariffe base della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, applicabili dal 1° gennaio 2002, convertite in euro.
Si precisa che quelli riportati sono gli importi tariffari massimi che i comuni e le province possono legittimamente deliberare, fermo restando che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce agli enti locali ampia potestà regolamentare, gli enti locali possono deliberare tariffe inferiori a quelle massime.
Nell’elencazione che segue e nella tabella allegata sono stati indicati gli importi in lire con accanto gli importi in euro risultanti dal semplice calcolo aritmetico di conversione, facendo riferimento ai criteri dettati dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale. Detta norma stabilisce che, qualora gli importi in lire contenuti in norme vigenti non costituiscono autonomo importo monetario da pagare, la conversione deve essere effettuata utilizzando almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
Gli importi di seguito indicati sono stati convertiti prendendo in considerazione:
- tre cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire;
- quattro cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire.
Si è preferito utilizzare più decimali al fine di ottenere una somma che fosse il più vicino possibile all’importo originariamente espresso in lire.
Tale modalità di calcolo è ammessa dalla stessa legge la quale consente che nei casi di specie possono essere utilizzate “almeno” due o tre cifre decimali ed è stata seguita proprio per garantire il più possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli effettuati in lire.
Tuttavia, l’ente locale, sulla base dell’autonomia regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può deliberare importi contenenti un numero di decimali inferiore rispetto a quello proposto, fermo restando che gli importi così approvati siano più favorevoli per il contribuente.
Si ricorda che l’importo finale in euro da corrispondere all’ente locale deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per
eccesso
Esempio:
Occupazione di 18 mq in un comune di classe 2°;
Tariffa applicabile: € 35,119 al mq;
calcolo della tassa: € 35,119 X 18= 632,142
Tassa da pagare: € 632,14 |
Si riportano, inoltre, le varie disposizioni normative che contengono riferimenti ad importi espressi in lire. Anche in questo caso si è provveduto ad effettuare la conversione di detti importi in euro.
Capo II
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
- nell’articolo 45, comma 2, lettera c), relativa agli importi minimi della tassa per le occupazioni temporanee l’ammontare di lire 250 e di lire 150 devono intendersi rispettivamente pari a 0,1291 euro ed a 0,0774 euro;
- nell’articolo 47, comma 3, concernente la tassa per le occupazioni con seggiovie e funivie, i limiti minimi e massimi degli importi previsti per:
a) le occupazioni fino a 5 chilometri lineari fissati in lire 100.000 ed in lire 200.000, devono intendersi convertiti rispettivamente in 51,65 euro ed in 103,29 euro;
b) ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri stabiliti in lire 20.000 ed in lire 40.000 devono intendersi convertiti rispettivamente in 10,33 euro ed in 20,66 euro;
- nell’art. 50, comma 4, concernente il pagamento della tassa, “con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se e` superiore” l’arrotondamento a mille lire deve considerarsi inapplicabile per evidente incompatibilità con la diversa unità
monetaria di riferimento; [1]
- nell’art. 50, comma 5-bis, concernente il pagamento frazionato della tassa, le parole :“lire cinquecentomila” devono intendersi riferite a 258,23 euro;
nell’art. 53, al comma 1, relativo alle sanzioni amministrative tributarie, l’importo minimo della sanzione applicabile per omessa presentazione della dichiarazione, pari a “lire centomila” deve intendersi pari a “ 51 euro”
[2];
- nell’art. 53, al comma 2, che disciplina le sanzioni amministrative tributarie applicabili nel caso in cui l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, gli importi che variano “da lire centomila a lire cinquecentomila” devono intendersi riferiti alle seguenti somme: da 51 euro a 258
euro.
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
nell’articolo 63, comma 2, lettera f), concernente la disciplina della tassa per le occupazioni con cavi e condutture realizzate dalle società di erogazione di servizi pubblici, l’importo minimo della tassa stabilito, al n. 3 di detta disposizione, in lire 1.000.000 deve intendersi pari a 516,46
euro [2].
[1] Infatti, la conversione degli importi contenuti nella norma in esame comporterebbe un arrotondamento pari “a 0,52 euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,26 euro e per eccesso se non inferiore”. Applicando tale norma si verificherebbero evidenti distorsioni.
Se, ad esempio, l’imposta da pagare è pari a € 10,25, in base a tale norma, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10.
Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,28, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10, 52.
Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,72, non si avrebbe alcun arrotondamento, poiché la frazione di euro è superiore a 0,52 euro e la norma in esame non consente di effettuare alcun arrotondamento.
[2] Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’art. 51 del D.
Lgs. n. 213 del 1998, ha previsto che se l’operazione di conversione degli importi relativi alle sanzioni produce un risultato espresso anche con decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali. Ad esempio, la conversione in euro degli importi pari a £ 100.000 ed a £ 500.000, sarebbero pari a 51,65 e 258,23, ma la disposizione richiamata comporta che le sanzioni comminabili siano rispettivamente pari a € 51 ed a € 258.
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