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LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato e di attenuare l'impatto sugli enti locali del decentramento amministrativo stabilito con le c. d. leggi Bassanini, sono state istituite due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale.

L'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d'imposta 1999.

Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Per l'anno 2000, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla regione fino all'1,4%.

L'addizionale comunale all'Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

  • una, di compartecipazione uguale per tutti i Comuni da stabilire con decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno.
    Per l'anno 2000 questa aliquota non è stata determinata e, quindi, non è dovuta alcuna addizionale di compartecipazione comunale;

  • un'altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Vedi elenco dei Comuni (dal sito del Ministero delle Finanze) che hanno deliberato l'addizionale.

Come si pagano le addizionali

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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