Ordinanza del 27/07/2001, n.323
Corte Costituzionale
TOSAP - CAVI ELETTRICI - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con le ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona e il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, rispettivamente iscritte ai nn. 838 e 839 del registro ordinanze 2000 ed al n. 170 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e 11, prima serie speciale dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Alessandria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con due distinte ordinanze analogamente motivate in punto di diritto (r.o. n. 838 e n. 839 del 2000), emesse il 21 ottobre 1999 (e pervenute alla Corte il 20 dicembre 2000), la Commissione tributaria provinciale di Ancona " nel corso di giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Osimo, con i quali è stata rideterminata, per gli anni 1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (cd. TOSAP) del predetto Comune " ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);
che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b) della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti principi e criteri direttivi: "1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente; 2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi";
che, al riguardo, il rimettente rileva che il legislatore delegato si è conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 421 del 1992, soltanto per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee (art. 38 del decreto legislativo n. 507 del 1993); mentre, in relazione alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta libertà", omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore"; che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri individuano "principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei "parametri significativi") l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere forfetaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione", le ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
che, inoltre, il giudice a quo assume violato anche l'art. 23 della Costituzione, in virtù del quale "condizione essenziale per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale è che la stessa sia imposta in base alla legge", sì da non consentire alla "legge che attribuisca ad un ente il potere di imporre una prestazione patrimoniale" di "lasciare all'arbitrio dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione";
che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 838 del registro ordinanze 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, con argomenti sviluppati più diffusamente con la memoria illustrativa depositata nell'imminenza della camera di consiglio, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza, ovvero, da ultimo, per la manifesta infondatezza della sollevata questione; che, con ordinanza del 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte il 19 febbraio 2001 ed iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2001) " emessa nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.A. avverso l'avviso di accertamento con il quale veniva determinata, per l'anno 1997, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche della Provincia di Alessandria " anche la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, "per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero 1);
che il rimettente " affermata la rilevanza della proposta questione, da reputare non venuta meno per effetto dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998 " lamenta il mancato rispetto da parte del legislatore delegato dei criteri fissati, per la determinazione della tassa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, dall'art. 4, comma 4, sopra citato, posto che il medesimo "si è attenuto unicamente al criterio forfetario ed ha aumentato la tassazione ben oltre il 50%, come appare dal confronto fra le attuali misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore";
che si è costituita la Provincia di Alessandria, parte convenuta nel giudizio a quo, per sentir dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza della proposta questione, rilevando, con la memoria successivamente depositata, che, con la sentenza n. 96 del 2001 della Corte costituzionale, è stata già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, per asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, anche con successiva memoria, per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato, in via preliminare, che le ordinanze denunciano le medesime disposizioni sotto profili in parte analoghi o, comunque, connessi, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
che, quanto alle censure di violazione dell'art. 76 della Costituzione, sollevate da tutte le ordinanze, va rilevato che le medesime sono prospettate negli stessi termini già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001;
che, in quell'occasione, si è esclusa detta violazione reputando erroneo l'assunto interpretativo " seguito anche dagli attuali rimettenti " secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992 avrebbe dettato, anche per le occupazioni degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili", i medesimi criteri di disciplina della generalità delle fattispecie impositive, di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1;
che, difatti, rispetto alla menzionata peculiare tipologia di occupazione, la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96 del 2001);
che, pertanto, non adducendo i giudici a quibus profili o argomenti di doglianza nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno dichiarate manifestamente infondate;
che, quanto alla censura di violazione dell'art. 23 della Costituzione, ulteriormente prospettata dalle due ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della riserva di legge, di cui al predetto articolo, va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (così, da ultimo, ordinanza n. 7 del 2001);
che il rimettente, nell'assumere in modo del tutto generico l'esistenza di un "arbitrio dell'ente impositore" nello stabilire la misura della tassa, non considera che il denunciato art. 47 detta specifici criteri per l'imposizione, disponendo che la TOSAP vada determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, secondo precisi limiti minimi e massimi di tassazione, e ciò in armonia con il criterio, dettato dalla legge delega, della commisurazione secondo "parametri significativi", da intendersi, secondo quanto rilevato ancora nella menzionata sentenza n. 96 del 2001, come "espressivi della peculiare natura dell'occupazione", sì da richiedere un metodo "ispirato a regole di sinteticità e di omnicomprensività, alternative rispetto agli altri criteri formulati in via generale, connotati dalla pluralità e dalla analicità degli elementi presi a riferimento"; che, in virtù di quanto evidenziato, la proposta questione va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con le due ordinanze in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
FINE
Sentenza del 04/04/2001, n.96
Emanato da Corte Costituzionale Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 11/04/2001
Tributi locali - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di pertinenza comunale e provinciale - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture - Criteri di determinazione delle tariffe - Asserito eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Massima:
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale).
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 25 settembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e il 28 marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 54, 397 e 398 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1a serie speciale, nn. 9 e 28 dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari
Ritenuto in fatto
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK; ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 25 settembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e il 28 marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 54, 397 e 398 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1a serie speciale, nn. 9 e 28 dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 25 settembre 1999 (r.o. n. 54 del 2000), emessa nel corso del giudizio promosso dall'==== S.p.A. per l'annullamento dell'accertamento d'ufficio notificato in data 14 giugno 1996 dall'=== S.r.l., concessionaria del servizio riscossioni tributi del comune di ============, con il quale veniva determinata, per l'anno 1995, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto comune, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), per violazione dell'"art. 76, primo comma, della Costituzione", in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La questione era stata gia' proposta, nel medesimo giudizio a quo, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n. 167 del 1997) e decisa dalla Corte, previa riunione con altri giudizi aventi il medesimo oggetto, con ordinanza n. 120 del 1999, con la quale veniva disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinche' valutassero la persistente rilevanza della questione stessa, alla luce dello jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, segnatamente, della norma che prevede modalita' di definizione agevolata dei rapporti non conclusi in materia di TOSAP.
2. - Il giudice a quo, premesso che il comune di ============ "non ha adottato alcuna norma agevolativa" ai sensi del menzionato art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, afferma che "persiste ... la rilevanza della questione in quanto la facolta' concessa al comune e' rimasta lettera morta", riportandosi, quanto alla non manifesta infondatezza, "integralmente alla precedente ordinanza", trascritta in parte qua nell'attuale atto di promovimento dell'incidente di costituzionalita'.
3. - Dal precisato contesto risulta che, secondo il rimettente, il "legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della c.d. TOSAP, doveva nella specie operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, (rectius: lettera b, numero 1), della legge delega n. 421 del 1992" e, segnatamente, in base ai primi due dei quattro punti in cui si articola detta disposizione, cioe': "1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 delle misure massime di tassazione vigente...; 2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi". Cio' posto, si lamenta che il legislatore delegato si sia conformato ai predetti criteri solo per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee; ritenendo, invece, per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "di essere completamente libero nella determinazione della tassa", si' da omettere, negli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50 rispetto alla tassazione precedentemente in vigore".
4. - Nel ribadire tali censure, il rimettente aggiunge che "la legge di delega e' di assoluta chiarezza nel senso che la introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa in base a parametri significativi per le linee elettriche e simili costituisce un criterio aggiuntivo o integrativo". Diversamente opinando, "si giungerebbe alla conseguenza di ritenere che per le reti elettriche, telefoniche, ecc. si sia trattato non gia' di una revisione della disciplina della tassa, secondo l'intento del legislatore, bensi' di un vero e proprio sconvolgimento di essa, con attribuzione al legislatore delegato del potere di regolarsi con assoluta discrezionalita'". Il che comporterebbe "la incostituzionalita' della legge di delega" e "del conseguente decreto legislativo" n. 507 del 1993, "per contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione, considerata la palese indeterminatezza della misura della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge", risultando, infatti, "estremamente generico ed indeterminato il criterio di commisurazione della tassa a "parametri significativi ", oltretutto non rispettoso neppure della finalita' ispiratrice della legge delega, "che era quella di ottenere la revisione e la armonizzazione dei tributi locali vigenti". Siffatta conseguenza imporrebbe, percio', secondo l'ordinanza, "una interpretazione della legge delega tale da ricondurla nell'ambito dei principi costituzionali", quale interpretazione da privilegiare fra quelle astrattamente possibili.
5. - Con due ordinanze di identico contenuto (iscritte al r.o. nn. 397 e 398 del 2000), emesse entrambe il 28 marzo 2000, nel corso di distinti giudizi promossi dall'==== S.p.A., sede di Milano, avverso gli avvisi di accertamento notificati dal comune di Ceto per il pagamento della TOSAP relativa all'anno 1996, anche la Commissione tributaria provinciale di Brescia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, denunciandone il contrasto sia con l'art. 53 della Costituzione, sia con l'art. 76, primo comma, della Costituzione", in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il rimettente sostiene, quanto alla non manifesta infondatezza, che, dovendo "uniformarsi alle direttive imposte" dall'art. 4, comma 4, della legge n. 421 del 1992, e, segnatamente, dai numeri 1 e 2, "il solo modo con il quale il legislatore delegato avrebbe assicurato il rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della tassa, fino allora vigente, era quella di porre un limite specifico ai comuni nella determinazione delle nuove tariffe"; limite che "non e' stato previsto nel decreto legislativo n. 507 del 1993". Il giudice a quo, nel rilevare, inoltre, che il comune di Ceto, con la sua inerzia, ha reso palese la volonta' di non avvalersi delle previste agevolazioni, ritiene conclusivamente che la norma delegata consenta "effetti contributivi perversi, cosi' violando gli artt. 53 e 76 della Costituzione".
6. - E' intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, dopo aver concluso per l'inammissibilita' o per l'infondatezza della sollevata questione, ha depositato, in prossimita' della camera di consiglio, memorie illustrative con le quali ha chiesto che le sollevate questioni di costituzionalita' vengano dichiarate manifestamente infondate. Secondo la parte pubblica intervenuta, la normativa delegata e' attuativa dei principi dettati dalla delega, atteso che i due criteri del citato art. 4 "hanno diverso oggetto e ambito di applicabilita' distinta in quanto sono volti a disciplinare due fattispecie diverse". Peraltro, osserva ancora la difesa erariale, "le prestazioni pecuniarie per l'occupazione del suolo" sono qualificate "tariffe", mentre "quelle per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo" vengono qualificate come "tasse", cosicche' gli importi stabiliti dal citato art. 47 "rappresentano non gia' tariffe, ma misure minime e massime di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto uno del comma 4 dell'art. 4 della legge delega". Del resto, la determinazione forfetaria della tassa che, di per se', "e' omnicomprensiva e sostanzialmente discrezionale nella determinazione dell'ammontare" non appare conciliabile, ad avviso dell'Avvocatura, con i predetti criteri, i quali comportano una tassazione piu' articolata, dovendosi tener conto dei limiti massimi di tariffa e dell'adeguamento delle tariffe medesime "ai parametri della rispondenza al beneficio economico ritraibile in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi". Pertanto, "il risultato censurato" e' effetto diretto della stessa legge delega, la quale ha introdotto il criterio forfetario al fine di "compattare in un'unica determinazione della misura di tassazione piu' situazioni che nel caso di specie riguardano occupazioni del sottosuolo nei limiti di 1 Km." e cio' in base ad una scelta che attiene alla discrezionalita' legislativa.
Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze in epigrafe, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari e la Commissione tributaria provinciale di Brescia dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), nella parte in cui stabilisce i criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione, permanente, del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. Nel richiamare la disciplina posta dal legislatore delegante con l'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), i rimettenti assumono che la disposizione denunciata violi l'art. 76 della Costituzione.
2. - Ad avviso della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, il legislatore delegato, nonostante che la menzionata norma della legge n. 421 del 1992 preveda criteri "di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", avrebbe omesso, nella determinazione della predetta tassa, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore". Secondo il giudice rimettente, ove si escludesse la possibilita' di ricavare dai menzionati criteri generali un vincolo rivolto al legislatore delegato in vista della disciplina della fattispecie qui in esame, ne discenderebbe l'incostituzionalita' anche della legge di delega n. 421 del 1992, "per contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione, considerata la palese indeterminatezza della misura della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge".
3. - Analoga, ma piu' limitata censura e' prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la quale lamenta il mancato rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della tassa, fino allora vigente, che apponeva "un limite specifico ai comuni nella determinazione delle nuove tariffe". Cio' comporterebbe, secondo quest'ultimo giudice, "effetti contributivi perversi", tali da porre le disposizioni denunciate in contrasto anche con l'art. 53 della Costituzione.
4. - Le ordinanze di rimessione denunciano le medesime disposizioni sotto analoghi o, comunque, connessi profili di censura, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.
5. - Le censure volte a lamentare la violazione, da parte del legislatore delegato, degli artt. 76 e 53 della Costituzione sono, l'una non fondata, e l'altra inammissibile, dovendosi, peraltro, escludere che il sindacato rimesso alla Corte possa estendersi anche alla norma interposta di cui alla legge delega n. 421 del 1992, della cui legittimita' la Commissione tributaria provinciale di Cagliari pare, invero, dubitare solo ipoteticamente, senza farne oggetto, stando al dispositivo dell'ordinanza, di specifica e diretta denuncia. Preliminarmente al loro esame, e' opportuno rammentare le vicende normative che, nel tempo, hanno segnato la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la cui prima regolamentazione organica risale al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (recante il testo unico per la finanza locale), che dedicava alla materia una apposita Sezione ("Sezione I" del "Capo XII", composta dagli artt. da 192 a 200). Tale testo, dopo aver individuato, all'art. 192, l'oggetto del tributo nelle occupazioni di "qualsiasi natura", tra cui quelle di "spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale", ivi comprese le occupazioni "derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa", stabili' una tassazione commisurata, in via generale, alla superficie occupata, graduata secondo l'importanza della localita' e delle aree (art. 194) e con suddivisione dei comuni in varie classi, previste dell'art. 195. Alla fattispecie dell'"occupazione del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili", fu, tuttavia, riservata una specifica disciplina dall'art. 197, che ne dispose la tassazione sulla base dello sviluppo per metro lineare e del diametro delle installazioni, nell'ambito di tariffe massime fissate nel successivo art. 198. Apposite disposizioni per le "linee aeree per trasporto di energia elettrica" furono, successivamente, introdotte con il decreto ministeriale 25 novembre 1931 (contenente "norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale"), che, pur richiamando, per la misura massima della tariffa, quella prevista per le occupazioni del sottosuolo stradale dall'art. 198, stabili' che la tassazione dovesse tener conto anche dell'importanza della localita' e dell'area, oltre che del tipo di sostegno, si' da rifarsi sostanzialmente, per vari aspetti, alla piu' generale disciplina contemplata dall'art. 194 dello stesso testo unico. Una nuova tariffa massima per le "condutture elettriche", sostitutiva di quella prevista dal provvedimento del 1931, venne poi stabilita dal decreto ministeriale 26 febbraio 1933, assumendo come criteri quello della tassazione per unita' di lunghezza di linea (chilometro) e quello della ripartizione dei comuni in classi. Il legislatore, in vista di una riconsiderazione organica della materia della finanza locale, con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti "diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi locali vigenti" (art. 4, comma 4), ricomprendendovi le "tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province" (lettera b del citato art. 4, comma 4). E cio' sulla base, quanto a quest'ultimo tipo di occupazioni, di principi e criteri direttivi volti:
"1) alla rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi", con il limite, per le variazioni in aumento delle tasse per le occupazioni permanenti, del 50 per cento delle misure massime vigenti;
2) alla introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;
3) alla soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili". In esecuzione della delega e' stato, per l'appunto, emanato il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (modificato, dapprima, dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e, poi, dall'art. 3, commi 59-67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), il quale assoggetta alla TOSAP le occupazioni di "qualsiasi natura", comprese le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonche' "quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa" (art. 38). La tassa va graduata, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee (art. 42, comma 1), in base all'importanza delle aree, attraverso la suddivisione delle strade, spazi ed aree pubbliche in almeno due categorie (art. 42, comma 3) e determinata in relazione all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari (art. 42, comma 4). La legge, nel ripartire, altresi', i comuni in classi sulla base della popolazione residente (art. 43), e nel prevedere, al tempo stesso, misure minime e massime di tariffa (artt. 44 e 45), dedica apposite norme (artt. 46 e 47) alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale "con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie", disponendo che, per le occupazioni del tipo anzidetto, la tassa sia "determinata forfetariamente" avendo riguardo, per quel che concerne in particolare le occupazioni permanenti, la lunghezza delle strade comunali e provinciali per la parte di esse effettivamente occupata" (comma 1 dell'art. 47), entro "limiti minimi e massimi" di tassazione (comma 2), sulla base del chilometro lineare o frazione di esso.
6. - Cosi' ricostruito, nella sua evoluzione storica, il quadro normativo nel quale si collocano le disposizioni oggetto di denuncia, va osservato che i rimettenti, nel prospettare la violazione dell'art. 76 della Costituzione, muovono, essenzialmente, dal presupposto, chiaramente esplicitato dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari (ma sotteso anche ai pur scarni argomenti addotti dalle altre ordinanze), secondo cui i criteri di carattere generale dettati dall'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge delega n. 421 del 1992 riguarderebbero anche l'ipotesi di occupazioni permanenti del soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi e condutture; ipotesi che risulterebbe, percio', difformemente disciplinata dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Nel valutare il fondamento della sollevata questione, giova, in premessa, rammentare l'orientamento piu' volte ribadito dalla Corte, secondo il quale l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalita' che ispirano la delega, la portata delle norme che fissano i principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con detti principi (da ultimo, vedi sentenze n. 425 e n. 276 del 2000).
7. - Alla luce dei richiamati canoni, l'assunto interpretativo sul quale si fondano i dubbi avanzati dai rimettenti deve essere disatteso. La finalita' di una revisione ed armonizzazione dei tributi locali, nel settore specifico delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, e' stata perseguita, da parte del legislatore delegante, attraverso l'enunciazione di una pluralita' di principi e criteri direttivi, destinati, come si rende evidente gia' ad una prima lettura, non ad accomunare tutte le fattispecie sotto una medesima disciplina, ma a trovare distinta considerazione nell'ambito delle diverse disposizioni attuative della delega. Per la generalita' delle fattispecie impositive variamente riconducibili alla nozione di "tasse" per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo la formulazione che compare nella lettera b) del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 421 del 1992 la legge di delega ha previsto che la rideterminazione delle tariffe debba ispirarsi alla finalita' "di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile", osservare il criterio della "ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi" e non oltrepassare specifici limiti, nelle variazioni in aumento, rappresentati, per le occupazioni permanenti, dal 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente. Alla disciplina di una peculiare tipologia di occupazioni, e cioe' quelle degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili", la legge di delega ha ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio della "determinazione forfetaria" delle tariffe, da conseguire attraverso "parametri significativi", e cioe' parametri che alla luce della ratio ispiratrice del tributo qui considerato possano reputarsi espressivi della peculiare natura dell'occupazione, tale da richiedere regole particolari di commisurazione della tassa. Le indicazioni cosi' fornite dal legislatore delegante depongono, percio', per un metodo di determinazione del tributo ispirato a regole di sinteticita' e di omnicomprensivita', alternative rispetto agli altri criteri formulati in via generale, connotati dalla pluralita' e dalla analiticita' degli elementi presi a riferimento. Quanto poi alla scelta della legge delega di riservare autonoma considerazione alla predetta peculiare fattispecie di occupazione, e' sufficiente rilevare che cio' risponde ad una tradizione risalente, come detto, alla disciplina dell'"occupazione del sottosuolo stradale con condutture, cavi, ecc.", gia' regolata dall'art. 197 del testo unico per la finanza locale del 1931, tenendo conto del solo parametro dello sviluppo a metro lineare dell'occupazione (sia pure rapportato al diametro dei cavi e condutture), e prescindendo, invece, dalla graduazione della tassa in funzione dell'importanza della localita' e dell'area. Vero e' che questi ulteriori criteri assumevano rilievo, come gia' ricordato, oltre che in via generale, anche per le occupazioni "con condutture elettriche" contemplate dal decreto ministeriale 25 febbraio 1933 (sostitutivo del precedente decreto ministeriale 25 novembre 1931, con il quale si era disciplinata la tassazione delle linee aeree per trasporto di energia elettrica). E' evidente, tuttavia, che da tale diversita' di discipline non si puo' trarre argomento per sostenere che il legislatore non potesse, restando pur sempre nei limiti della delega, ricondurre a considerazione unitaria le specifiche fattispecie di occupazione del soprassuolo e del sottosuolo oggetto degli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Considerazione unitaria giustificata, invero, non solo dalla finalita' di armonizzazione cui si ispira in generale la delega legislativa concernente i tributi locali, ma anche dalla coerente realizzazione di quell'obiettivo di semplificazione e di razionalizzazione verso il quale si e' inteso orientare l'opera del legislatore delegato, attraverso l'adozione del canone di forfetizzazione, da elaborare secondo "parametri significativi", si' da consentire, di per se', l'abbandono della pluralita' dei criteri di commisurazione propri della regolamentazione previgente, non privi di difficolta' e complicazioni applicative. E cio', secondo una linea di tendenza che, non a caso, si rinviene, particolarmente per quanto attiene al criterio di forfetizzazione, anche nella legislazione successiva, dovendosi rammentare, infatti, che la TOSAP dopo essere stata abolita dall'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' stata ripristinata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia pure in forma alternativa ed eventuale rispetto ad un canone concessorio che i comuni e le province sono legittimati a prevedere, in via regolamentare, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Canone che, quando si tratta di "occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti ...", va determinato forfetariamente sulla base di criteri che la disposizione che attualmente li contempla, e cioe' l'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, considera valevoli anche "per la determinazione della tassa".
8. - La sola Commissione tributaria provinciale di Brescia denuncia le disposizioni gia' scrutinate (art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993), anche in riferimento all'art. 53 della Costituzione. A parte la dubbia pertinenza, nel caso di specie, del parametro evocato, avendo la Corte piu' volte affermato che il principio della capacita' contributiva riguarda soltanto le contribuzioni relative a prestazione di servizi il cui costo non si possa determinare divisibilmente (in tal senso, gia' la sentenza n. 62 del 1977), va in ogni caso rilevato che la doglianza risulta prospettata in termini oltremodo generici, giacche' il rimettente si limita ad assumere la sussistenza di "effetti contributivi perversi" (accomunando, peraltro, tale censura a quella della dedotta lesione dell'art. 76 della Costituzione), ma senza in alcun modo argomentare, ne' assolutamente individuare e precisare, in funzione del dubbio addotto, sotto quale profilo l'evocato parametro risulterebbe inciso dalla disciplina concernente la tassa in esame. Rilievi, questi, che sono, pertanto, sufficienti a far ritenere inammissibile la censura stessa.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Brescia, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001. Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
FINE
Sentenza del 15/01/2001, n.198
Emanato da Comm.Trib. Prov. Salerno Sezione XIII
Tosap - Accertamento - Giustificazione impositiva - Non correlata al corrispettivo di un servizio reso dall'Ente impositore (Comune), ma al beneficio economico tratto dal contribuente per l'utilizzo del suolo pubblico.
Massima:
La Tosap non trova la propria giustificazione nel corrispettivo di un servizio reso dall'Ente impositore (nella specie il Comune), giacche' tale Ente non svolge in concreto alcuna attivita' in favore del contribuente, bensi' nel beneficio economico che questi ritrae dall'utilizzazione del suolo pubblico.
FINE
Sentenza del 15/01/2001, n.198
Emanato da Comm.Trib. Prov. Salerno Sezione XIII
Tosap - Accertamento - Giustificazione impositiva - Non correlata al corrispettivo di un servizio reso dall'Ente impositore (Comune), ma al beneficio economico tratto dal contribuente per l'utilizzo del suolo pubblico
Massima:
La Tosap non trova la propria giustificazione nel corrispettivo di un servizio reso dall'Ente impositore (nella specie il Comune), giacche' tale Ente non svolge in concreto alcuna attivita' in favore del contribuente, bensi' nel beneficio economico che questi ritrae dall'utilizzazione del suolo pubblico.
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