REGIME TRANSITORIO PER L' ARRETRATO |
In deroga alla procedura ordinaria, le sole controversie pendenti al 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate sempre in pubblica udienza e decise da un giudice unico designato, per ciascun ricorso, dal presidente di sezione. In tali circostanze, il giudice deve sempre esperire il tentativo di conciliazione giudiziale. |
Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente
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