Per quali disabili
L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata.
In particolare, sono state ora ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
-
non vedenti e sordomuti;
-
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
-
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
-
disabili con ridotte capacità
motorie;
Salvo che per i disabili con ridotte capacità motorie, il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l'auto sia adatta.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi con eventuale correzione: in tale categoria si devono comprendersi i disabili indicati ai punti 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e di ipovedenti gravi.
Secondo il Ministero della Sanità i disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Per i disabili di cui al punto 4 (con impedite o ridotte capacità motorie che non risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.
Nel seguito del testo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento.
Per quali veicoli
Le agevolazioni previste per il settore auto, possono essere riferite a seconda dei casi
tabella anche ai seguenti veicoli:
-
motocarrozzette;
-
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
-
autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).
Categorie
di veicoli agevolabili
|
autovetture
*
|
Veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente
|
autoveicoli
per trasporto
promiscuo *
|
Veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o
a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere almassimo nove posti, compreso quello del
conducente |
autoveicoli
particolari
specifici *
|
Veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone per
trasport in condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan* |
Veicoli
aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al
massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette |
Veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di
contenere al massimo quattro posti, compreso quello del
conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli
per trasporto
promiscuo
|
Veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci
di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del
conducente |
motoveicoli
per trasporti
specifici
|
Veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a
tale scopo |
(*)
Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli
agevolati sono solo quelle con l'asterico
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della
detrazione Irpef del 19% sull'intero importo, senza togliere
le 250 mila lire (129,11 euro) |
La detraibilità ai
fini Irpef delle spese per mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.075,99 (35 milioni). E' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di € 18.075,99 (35 milioni), al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la predetta soglia vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessarie a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (Tipo pedana sollevatrice ecc.); spese che a loro volta possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.
Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a € 2840,51 (5.500.000), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.
Le agevolazioni IVA
È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal
Pra.
Gli obblighi dell'impresa
L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:
-
emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
-
comunicare all'ufficio Iva (ovvero all'ufficio delle entrate, ove istituito) la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza
dell'acquirente.
-
la comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.
L'esenzione permanente dal pagamento del bollo
L'esenzione dal pagamento del bollo auto si applica ai veicoli indicati nella
tabella,
con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Categorie di
veicoli agevolabili
|
autovetture *
|
Veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente
|
autoveicoli
per trasporto
promiscuo *
|
Veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a
batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci
di contenere al massimo nove posti, compreso quello del
conducente |
autoveicoli
particolari
specifici *
|
Veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone per
trasport in condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan* |
Veicoli
aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al
massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette |
Veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di
contenere al massimo quattro posti, compreso quello del
conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli
per trasporto
promiscuo
|
Veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti, compreso quello del
conducente |
motoveicoli
per trasporti
specifici
|
Veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo |
(*)
Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati
sono solo quelle con l'asterico
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della
detrazione Irpef del 19% sull'intero importo, senza togliere le
250 mila lire |
L'ufficio
competente
L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di
esenzione dal bollo auto è l'Ufficio delle Entrate o, dove questo non
è ancora istituito, la Sezione staccata della Direzione regionale delle
Entrate. Tuttavia, ciascuna regione ha la possibilità di stabilire la
gestione diretta, tramite i propri uffici, di questo tipo di
agevolazione. In tal caso, la struttura cui il disabile dovrà
rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione. Nelle Province di
Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia.
Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo
veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto
prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o
Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della
presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri
soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di
trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello che deve
fare il disabile per ottenere l'esenzione dal bollo
Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno,
presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio delle entrate, se
già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale
competente), la documentazione indicata più avanti.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un
eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta,
tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).
Se prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa al momento vigente ( precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 46 del 11 maggio 2001).
Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, all'atto dell'accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.
In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall'Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza" circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle sanzioni.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per ridiventare un'auto "normale"), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.
N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun
avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.
L'esenzione dalle
imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente
all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla
guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con
esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal
pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della
registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di
un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio"
riguardante un'auto usata.
Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all'agevolazione
valgono le stesse regole indicate nei paragrafi precedenti .
L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare
di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
Per la richiesta di esenzione presso l'ufficio del Pra può essere
utilizzato lo stesso modulo del bollo auto.
Diritto alle
agevolazioni
Potrà beneficiare di
tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto)
anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del
disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai
fini fiscali.
Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve
avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di € 2.840,51
Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle
agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e
non al suo familiare).
Tuttavia, ai fini del limite di € 2.840,51, non si tiene conto dei
redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità
(comprese quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero
dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
La documentazione
Per le categorie di
disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di
adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il
diritto alle agevolazioni è la seguente:
-
certificazione
attestante la condizione di disabilità, in particolare
- per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che
attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica
pubblica
- per disabili psichici: verbale di accertamento dell'handicap
emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4
della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si
trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3,
dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità
psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire
dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980
e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta
(commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla
legge n. 295 del 1990)
- per disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione, o pluriamputati, verbale di accertamento
dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui
all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il
soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del
comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da
patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una
limitazione permanente della deambulazione.
Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie
condizioni personali si veda Presentazione
dell'istanza e autocertificazione
-
fotocopia
dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile
è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione
in tal senso;
-
ai soli fini
dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non
è stato acquistato un analogo veicoli agevolato. Nell'ipotesi di
acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di
cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
Regole particolari per
i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti
da grave limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più
sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti
una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di
accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall'adattamento
del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità"
prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Nel caso,
invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussiste
comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle
agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati.
Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità
di accompagnamento. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 104/92, per
disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello
stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione".
La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell'agevolazione
fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere
l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche
senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale
"permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare
gravità.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata
sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica
presso la ASL o anche da parte di
altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell'invalidità.
Per quanto riguarda la
possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda
l'apposito paragrafo e la modulistica nei formulari.
Per quali veicoli
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi veicoli le
agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), purché
adattate, i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da
gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle
agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
L'adattamento del
veicolo
Come già detto, per questa categoria di disabili, l'adattamento del
veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva,
Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). Per i disabili titolari
di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata"
anche l'auto dotata di solo cambio automatico di serie, purché questo
sia prescritto dalla Commissione medica locale competente per
l'accertamento dell'idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di
circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida,
sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per
mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla
carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che
si tratta di indicazione esemplificativa:
-
pedana sollevatrice
ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
-
scivolo a scomparsa
ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
-
braccio sollevatore
ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
-
paranco ad
azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
-
sedile
scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile
nell'abitacolo;
-
sistema di
ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del
disabile (cinture di sicurezza);
-
sportello
scorrevole;
-
altri adattamenti
non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un
collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un
adattamento effettivo nel veicolo. Pertanto, non dà
luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori
con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di
dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili
in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
L'IVA agevolata per gli acquisti
Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino
affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si
applicano le seguenti regole particolari:
-
l'acquisto può
riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette,
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto
specifico del disabile;
-
i veicoli devono
essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in
serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo
stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.
-
Il diritto
all'Iva agevolata al 4% riguarda anche:
a) le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli,
anche non nuovi di fabbrica;
b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni
indicate nel precedente punto a).
Gli obblighi
dell'impresa
L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati,
ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione
dell'aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non
richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai
sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori
o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la
legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli
estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
La documentazione
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da
grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai
documenti indicati precedentemente dovranno presentare:
-
fotocopia della
patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di
guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non
ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della
patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si
prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte
sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
-
ai soli fini
dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o
nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti
che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie
permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente
precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o
del committente (ove ricorra questa ipotesi).
-
fotocopia della
carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei
dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli
da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il
veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria;
-
copia della
certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una
Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni,
in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità
.
|